Affidamenti diretti a Società “in house”: slittano al 15 settembre 2017 l’istituzione dell’Elenco Anac e gli adempimenti connessi per le P.A.

Il termine per l’avvio della presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società “in house” (previsto dall’art. 192 del Dlgs. n. 50/16), è stato posticipato al 15 settembre 2017.

La data, inizialmente prevista per il 27 giugno 2017, era stata fissata dalle “Linee-guida” Anac n. 7/2017, approvate con la Determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 e pubblicate nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017. Il Documento, entrato in vigore il 29 marzo 2017, aveva stabilito che a partire dal 27 giugno (90 giorni da tale data), le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori che hanno affidato servizi a Società “in house” avrebbero potuto “presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house. La mancata trasmissione all’Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l’applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, – si legge ancora – comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Dlgs. 50/2016”.

Alla luce delle novità introdotte dalla recente approvazione del “Correttivo Appalti” (Dlgs. n. 56 del 19 aprile 2017), l’Autorità ha però deciso di posticipare l’avvio dell’Elenco, con l’intento di adeguare le citate “Linee-guida” alle nuove disposizioni.

Pertanto, fermo restando che ad oggi non sono stati individuati i termini ultimi entro i quali sarà possibile effettuare tale comunicazione, anche la data di avvio di questo nuovo “sistema” è stata prorogata. Fino al 15 settembre 2017, le Amministrazioni e gli Enti aggiudicatori non sono quindi tenuti ad effettuare alcuna comunicazione in questo senso e si amplia dunque la finestra di cui al punto 9.3. che prevede che fino alla data ora posticipata, tali soggetti “possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice”.