Il Consiglio di Stato (Sezione III), con la Sentenza n. 02291/2015, ha annullato il provvedimento con cui una Azienda sanitaria locale (Asl) ha affidato in via diretta ad una Società – per il tramite dell’istituto del cosiddetto “in house providing” – un servizio strumentale alla propria attività[1]. È stata così riformata la Sentenza n. 02986/2014 del Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II.
La materia del contendere è ruotata intorno al seguente fatto: se la Asl, a legislazione vigente, potesse derogare al precetto di cui al comma 7 dell’art. 4 del Dl. n. 95/12, convertito
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