Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 31 del 9 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, un Sindaco rappresenta che l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del Servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”. Il Sindaco aggiunge che “le Convenzioni-tipo predisposte da queste Società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito”. Perciò, il Sindaco chiede se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, comma 790, della Legge n. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento. Infine, viene chiesto “se in alternativa all’apertura di conti correnti dedicati intestati all’Ente si possa procedere alla nomina delle società affidatarie quali agenti contabili a denaro, consentendo la riscossione sui loro conti correnti e fermo restando l’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del Dlgs. n. 267/2000”. La Sezione rileva che, ai sensi dell’art.1, comma 790, della Legge n. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la Tesoreria ed intestati all’Ente Locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una Società “in house providing”.