Nella Sentenza n. 216 del 15 gennaio 2015 del Tar Puglia, i Giudici osservano che l’art. 118, comma 2, del Dlgs. n. 163/06, sottopone l’affidamento in subappalto alla condizione, fra le altre, che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. La norma, che non richiede espressamente l’indicazione preventiva del nominativo del subappaltatore, va tuttavia interpretata nel senso che la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo
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