Agenti contabili: Modello 22 e conto giudiziale

Corte dei conti Toscana, Sentenza n. 9 del 22 gennaio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione rileva che il conto, redatto sul Modello 22, sottoscritto dall’Agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del Responsabile del Servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni. Infatti, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7390/2007, ha affermato che “il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”. D’altra parte, l’art. 29 del Rd. n. 827/1924 stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c), “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”.

Devono poi essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle Società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda una responsabilità nei confronti dell’Ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio.

Per quanto riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più Dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di Organo di vertice dell’Amministrazione, che assume la veste di Agente contabile, come confermato, ora, dall’espressa previsione dell’art. 9 del Dlgs. n. 175/2016: “per le partecipazioni di Enti Locali i diritti di socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato”.