by Redazione | 18/07/2018 12:26
Nell’Ordinanza n. 14793 del 7 giugno 2018 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda alcuni avvisi d’accertamento Ici per il 2008-2010. In particolare, i Giudici di legittimità si esprimono sul mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita ad un immobile adibito ad abitazione principale. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di Ici, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dall’art. 8 del Dlgs. n. 504/92 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del Giudice di merito.
Inoltre, i Giudici di legittimità hanno aggiunto come l’elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio fosse una sufficiente fonte di convincimento per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel Comune, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale. Quindi, in sostanza, per il disconoscimento dell’abitazione principale ai fini Ici sono decisivi i bassi consumi elettrici.
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