Agevolazioni per l’acquisto di elettrodomestici e mobili da parte di soggetti disabili: chiarimenti in merito alle certificazioni necessarie

Agevolazioni per l’acquisto di elettrodomestici e mobili da parte di soggetti disabili: chiarimenti in merito alle certificazioni necessarie

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 422 del 24 ottobre 2019, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali, ai fini Iva ed Irpef, di cui possono beneficiare i soggetti disabili.

Nel caso specifico, il soggetto istante afferma di essere affetto da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria ed a tal fine ha prodotto apposito verbale di accertamento dell’handicap grave redatto dalla Commissione medica. Ritiene quindi di possedere i requisiti di cui all’art. 4 del Dl. n. 5/2012, con diagnosi di paraplegia postchirurgica e, avendo la necessità di adattare l’ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute, deve procedere all’acquisto di elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare l’autosufficienza.

A questo proposito vorrebbe usufruire delle agevolazioni previste dalla legge per i disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputati, per cui ha allegato all’Istanza di Interpello in esame varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai medici specialisti dell’Asl dalle quali risulta che lo stesso necessita di ausili e dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione domotica dell’ambiente e che sussiste il collegamento funzionale tra la tipologia della menomazione e il sussidio tecnico o informatico.

Tuttavia, ha quasi sempre riscontrato problemi per l’acquisto degli oggetti suindicati da parte dei rivenditori.

Pertanto, ha chiesto se le prescrizioni in suo possesso rispettino le normative vigenti in merito all’acquisto di beni con Iva ridotta al 4% e rispettino altresì le condizioni di cui all’art. 15 del Dpr. n. 917/1986 per usufruire della detrazione Irpef.

L’Agenzia, con riferimento alla possibilità di acquistare beni con Iva al 4%, ha ricordato che l’art. 1, comma 3-bis), del Dl. n. 202/1989, prevede che “tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’Imposta sul valore aggiunto del 4%”.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del Dl. n. 669/1996, l’aliquota Iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992”.

Con tale ultima disposizione, il Legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (vedasi Risoluzione n. 57/E del 2005). Con Decreto Mef 14 marzo 1998, sono state individuate le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame. In particolare, l’art. 1 prevede che l’aliquota del 4% si applica “alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992”.

L’art. 2, al comma 1, precisa che “si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota Iva agevolata, l’art. 2, comma 2, del citato Dm. 14 marzo 1998, prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:

  • il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Asl competente;
  • la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal Medico specialista dell’Asl competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione. Con la Risoluzione n. 57/E del 2005 è stato precisato che il “controllo dell’ambiente”, facilitato dai sussidi in questione, ricorre quando l’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche consente al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto, l’utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto disabile, il quale in tal modo può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l’ambiente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il Medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.

Con riferimento al caso in esame, dunque, l’istante potrà usufruire dell’aliquota Iva agevolata al 4% per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente in allegato all’istanza in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”.

Per quanto riguarda inoltre il diritto alla detrazione Irpef, l’Agenzia ha ricordato che la lett. c) dell’art. 15 del Tuir disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie, distinguendo tra quelle per le quali la detrazione può essere calcolata sull’intero importo e quelle per le quali la detrazione stessa può essere calcolata solo sull’importo eccedente Euro 129,11.

In particolare, la detrazione, nella misura del 19%, spetta sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992.

Come precisato da ultimo nella Circolare n. 7/E del 2018, rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplificativo:

  • i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
  • l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
  • l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
  • l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare n. 13/2001) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare n. 55/2001, risposta 1.2.5);
  • l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l’acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento deve risultare dalla certificazione rilasciata dal Medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal Medico specialista della Azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal Dm. 14 marzo 1998 per l’aliquota Iva agevolata.

Ai fini Irpef infatti, per beneficiare delle agevolazioni in argomento, occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della Legge n. 104/1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, anche la certificazione del Medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile. Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal Medico specialista della Asl di appartenenza è infatti richiesta dal Dm. 14 marzo 1998 per l’aliquota Iva agevolata e non è necessaria per le agevolazioni Irpef. Tali certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l’Agenzia ha ritenuto dunque che l’istante può usufruire della detrazione Irpef di cui al citato art. 15 del Tuir per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente ed allegati all’istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”.


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