Alienazione di beni di proprietà comunale: applicabilità dell’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15

Nella Delibera n. 240 dell’8 settembre 2016 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/15. Nello specifico, l’Amministrazione in questione ha approvato il piano delle alienazioni di 2 immobili di proprietà, prevedendo, per uno di essi, l’alienazione a mezzo di asta pubblica, e per l’altro, il trasferimento di proprietà quale corrispettivo a fronte della realizzazione di un’opera già individuata dall’Amministrazione ed inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018. In apposito capitolo del bilancio di previsione dell’anno 2016 sarebbe stato previsto l’accantonamento di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dall’alienazione e destinati all’estinzione anticipata dei mutui come previsto dall’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15. L’aliquota sarebbe stata calcolata solo sull’immobile soggetto ad alienazione a mezzo di asta pubblica e non su quello oggetto di trasferimento quale corrispettivo per lavori (art. 191 del Dlgs. n. 50/16), “intendendosi come alienazione la cessione o vendita del bene e per trasferimento il passaggio di un diritto da un titolare ad un altro”. Pertanto, il Sindaco chiede l’interpretazione in merito all’ammissibilità dell’applicazione dell’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15, limitata ai soli casi di alienazione di beni di proprietà comunale e non a quelli per i quali è previsto il trasferimento ai sensi dell’art. 191 del Dlgs. n. 50/16.

La Sezione ritiene che la disposizione in commento presupponga che vi sia la corresponsione di una somma di denaro da finalizzare, con la percentuale indicata dall’art. 7, comma 5, all’estinzione anticipata dei mutui. In assenza di un flusso finanziario a favore del Comune questo è infatti impossibilitato ad estinguere parzialmente il mutuo, contratto tipico che ha ad oggetto una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili. La fattispecie di cui all’art. 191 del Dlgs. n. 50/16, allorquando si sostanzia nel trasferimento della proprietà di beni immobili da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice a favore dell’affidatario a titolo di corrispettivo totale dei lavori, non pare pertanto integrare i requisiti di applicabilità dell’art. 7, comma 5, in esame, nella parte in cui prevede la parziale estinzione del mutuo, posto che manca la somma di denaro o comunque la quantità di beni fungibili da corrispondere al mutuante.