Alienazioni e recessi previsti dai “Piani di revisione straordinaria delle partecipate”: l’Avviso del Tesoro per la rilevazione dei dati

by Redazione | 27/11/2018 12:09

Entro il prossimo 7 dicembre 2018, tutte le Amministrazioni pubbliche che, in sede di “revisione straordinaria delle partecipateex art. 24 del Dlgs. n. 175/2016, hanno deliberato di alienare la propria partecipazione o esercitare il diritto di recesso, sono tenute a comunicare lo stato dell’arte di dette procedure. Questo è quanto prevede l’Avviso, pubblicato il 16 novembre 2018 sulla home page dei servizi online del Portale del Dipartimento del Tesoro, secondo cui “la ricognizione riguarda esclusivamente le Amministrazioni che, in sede di ‘revisione straordinaria’, hanno dichiarato l’intento, con riferimento a proprie partecipazioni, di adottare le seguenti misure di razionalizzazione da realizzarsi entro il 30 settembre 2018: – cessioni a titolo oneroso (ovvero alienazione) delle partecipazioni detenute; – esercizio del diritto di recesso dalla società partecipata”.

La comunicazione dovrà essere effettuata tramite la nuova funzionalità “Attuazione alienazioni e recessi” dell’applicativo “Partecipazioni”.Mentre, la comunicazione dell’esito della “razionalizzazione periodica delle partecipazioni” detenute al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20 del Dlgs. n. 175/2016, di concerto con il successivo art. 26, comma 11, sarà concomitante con la rilevazione annuale delle partecipate e dei rappresentanti disposta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 17 del Dl. n. 90/2014.

Ricordiamo che l’ultima rilevazione riferita ai dati del 2016 aveva come termine di scadenza il 31 gennaio 2018, successivamente prorogato fino al 17 febbraio 2018.

In riferimento alla “revisione straordinaria delle Società partecipate”, in applicazione dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), ricordiamo che entro il 30 settembre 2017 le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità portuali, erano tenute ad adottare un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, alla data del 23 settembre 2016.Le partecipazioni, dirette e indirette, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del Tusp o non rispondenti ai requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del Tusp, o ricadenti in una delle ipotesi di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del Tusp, dovevano essere alienate, secondo quanto previsto dall’art. 10 dello stesso Decreto o oggetto di un Piano di riassetto, come previsto dal successivo art. 20, che prevedesse una delle seguenti operazione:

– razionalizzazione;

– fusione;

– soppressione mediante: liquidazione o cessione.

In proposito, osserviamo che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Tusp, “in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater Cc.”.

Pertanto, la mancata alienazione della partecipazione entro un anno dalla data di adozione dell’atto ricognitivo (massimo entro il 30 settembre 2018), ha comportato la perdita da parte della Pubblica Amministrazione dei diritti sociali nei confronti della Società, fermo restando il potere di alienazione, con conseguente liquidazione della stessa secondo quanto previsto dal codice civile per le Spa.

Sul punto, l’attuale “Ddl. Bilancio 2019”, all’art. 51, prevede un’integrazione dell’art. 24 del Dlgs. n. 175/2016, inserendo il comma 5-bis, secondo cui, “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione”.

Di conseguenza, qualora la norma passasse nei termini sopra riportati, dal 1° gennaio 2019, in caso di bilanci in utile, si aprirebbe un ulteriore periodo transitorio dove il socio pubblico potrebbe continuare ad esercitare i propri diritti sociali.

di Federica Giglioli

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