Ambiente: in G.U. il “Decreto Salva Ilva”, con novità anche in materia di rifiuti

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2015 il Dl. 4 luglio 2015, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”.

Gli artt. 1 e 2 del Decreto apportano una serie di modifiche al “Codice dell’Ambiente” (Dlgs. n. 152/06) e al c.d. “Decreto Emissioni” ( Dlgs. n. 46/14). Vengono ad esempio ridefinite nozioni come “produttore di rifiuti”, “raccolta” e “deposito temporaneo”.

L’art. 3 veicola invece una serie di disposizione volte a garantire la prosecuzione dell’attività negli stabilimenti industriali di interesse strategico che sono stati interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro (da qui la definizione di “Salva Ilva”).

 

Disponibile qui di seguito il testo integrale del Decreto.

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata
ambientale, nonche’ per l’esercizio dell’attivita’ d’impresa di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(15G00115)
(GU n.153 del 4-7-2015)

Vigente al: 4-7-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni che assicurino la coerenza e l’uniforme applicazione
delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo
di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con quanto
stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, con particolare riferimento
alle attivita’ che costituiscono l’iter tecnico-amministrativo di
produzione e gestione dei rifiuti;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
adottare una disciplina transitoria volta a consentire che le
installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, gia’ operanti nel
pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva medesima,
possano proseguire il proprio esercizio nelle more della definizione
dei procedimenti amministrativi di autorizzazione da parte delle
competenti autorita’ regionali;
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo
determinato, dell’attivita’ produttiva degli stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento
giudiziario di sequestro dei beni;
Considerata, altresi’, la straordinaria necessita’ ed urgenza di
garantire che le misure, anche di carattere provvisorio volte ad
assicurare la prosecuzione dell’attivita’ produttiva dei medesimi
stabilimenti, siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni
contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell’occupazione,
della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
giustizia;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: “produce rifiuti” sono
aggiunte le parole: “e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione”;
b) alla lettera o), dopo la parola: “deposito” e’ aggiunta la
seguente: “preliminare alla raccolta”;
c) alla lettera bb), la parola: “effettuato” e’ sostituita dalle
seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati”
e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da
intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha
determinato la produzione dei rifiuti”.
Art. 2

Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

1. All’articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il
comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. L’autorita’ competente conclude i procedimenti avviati in
esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni
caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni
previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle
autorita’ che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui
al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in
quanto necessari a garantire la conformita’ dell’esercizio
dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.
Art. 3

Misure urgenti per l’esercizio dell’attivita’ di impresa di
stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze
di continuita’ dell’attivita’ produttiva, di salvaguardia
dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell’ambiente salubre, nonche’ delle finalita’ di giustizia,
l’esercizio dell’attivita’ di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e’ impedito dal provvedimento di sequestro,
come gia’ previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione,
nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attivita’ d’impresa non puo’
protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione
del provvedimento di sequestro.
3. Per la prosecuzione dell’attivita’ degli stabilimenti di cui al
comma 1, senza soluzione di continuita’, l’impresa deve predisporre,
nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento
di sequestro, un piano recante misure e attivita’ aggiuntive, anche
di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
L’avvenuta predisposizione del piano e’ comunicata all’autorita’
giudiziaria procedente.
4. Il piano e’ trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio
per le rispettive attivita’ di vigilanza e controllo, che devono
garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto
di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a
verificare l’attuazione delle misure ed attivita’ aggiuntive previste
nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attivita’ previste dal
presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente
attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
provvedimenti di sequestro gia’ adottati alla data di entrata in
vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3
decorrono dalla medesima data.
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 luglio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando