Amministratori locali: modalità di calcolo dell’indennità di funzione alla luce della “Legge Delrio”

by Redazione | 30/09/2016 11:33

Nella Delibera n. 102 del 20 settembre 2016 della Corte dei conti Lazio, la richiesta di parere riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di funzione degli Amministratori locali (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali). Il quesito ha per oggetto un dubbio ermeneutico circa la corretta applicazione dell’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14, nella parte in cui richiede, al fine di poter procedere all’aumento del numero dei Consiglieri e degli Assessori consentito dal precedente comma 135, la previa individuazione di un tetto massimo retributivo, in modo da assicurare comunque “l’invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente”.

La Sezione afferma che l’art.1, comma 136, della Legge n. 56/14 ha consentito un aumento del numero degli Amministratori locali, fissando il tetto massimo della “invarianza della spesa”, da rideterminarsi a “legislazione vigente”, entro il quale tale riespansione deve rimanere contenuta sotto il profilo degli oneri indennitari attribuibili. Stante il letterale riferimento dell’art. 1, comma 136, alla normativa “vigente”,  per legislazione vigente si deve intendere quella effettivamente in vigore e non quella da ultimo concretamente applicata dal singolo Comune (che potrebbe essere diversa dalla prima per mancata sopravvenienza di una tornata elettorale). Il tetto massimo non è da agganciare alla “spesa storica”, ma è da individuare con riferimento alla misura massima legale astrattamente desumibile dal meccanismo di determinazione di cui alla Tabella “A” del Dm. n. 119/00, parametrato alla classe demografica di appartenenza del Comune, secondo i criteri di cui all’art. 82, comma 8, del Tuel. Il numero degli Amministratori da considerare ai fini del calcolo in questione sarà quello ridotto dal Dl. n. 138/11, prima della modifica apportata nel 2014, fermo restando l’abbattimento del 10% previsto dall’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/05. Su tale numero, in quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’applicazione della Legge n. 56/14 (e non dalla diversa normativa eventualmente ancora applicata al momento dell’elezione degli Amministratori uscenti), andrà calcolato il tetto massimo dei compensi, proporzionato a quello astratto del Sindaco, da ripartirsi poi tra gli Amministratori nominabili dopo la riforma del 2014, in applicazione dell’art.1, comma 135, lett. b). Dovendosi riferire il tetto all’Ente nel suo complesso e non al singolo Amministratore, non rilevano, ai fini del computo dell’invarianza, le vicende soggettive, gli atti e le attività del singolo Amministratore quali, ad esempio, la rinuncia, in virtù di una scelta discrezionale, all’indennità totale o parziale al 50% per mancata richiesta di aspettativa ex art. 82, comma 1, del Tuel.

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