Amministratori: rimborso spese di viaggio

Nella Delibera n. 44 del 21 giugno 2019 della Corte dei conti Basilicata, un Sindaco ha chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). La Sezione specifica che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Legislatore ha attribuito una distinta valenza alle 2 nozioni, curando di specificare quando residenza e domicilio mantengono valore paritetico. Nel caso di specie, la Sezione ha precisato che il rimborso delle spese di viaggio spetta unicamente agli Amministratori che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede l’ente presso il quale esercitano il mandato amministrativo. Quindi, coloro che hanno un domicilio diverso per ragioni professionali e sostengono delle spese per recarsi presso l’Ente di residenza per l’esercizio delle proprie funzioni, non hanno diritto ad alcun rimborso.