Anac: è possibile modificare i contratti d’appalto a seguito di un aumento significativo del costo dei materiali anche se per Opere non del “Pnrr”

In data 14 settembre 2022 Anac è intervenuta sul tema dell’aggiornamento dei prezzi relativi ai materiali di costruzione in corso d’opera.
Secondo Anac, gli aumenti del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causati da circostanze impreviste e imprevedibili possono determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del “Pnrr”.
Il chiarimento è emerso tramite 2 Note a firma del Presidente, Giuseppe Busia, inviate a 2 Consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei Decreti adottati dal Mims.
Il Mims ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle Imprese appaltatrici delle Opere pubbliche laddove vi siano variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Tuttavia, se un materiale non è compreso nell’elenco, non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma.
Invece, “quanto alla possibilità, invocata nell’Istanza di parere, di applicare l’art. 106 del ‘Codice’ ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del Legislatore con il Decreto n. 36/2022 sul ‘Pnrr’ che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’Opera”. Secondo Anac, nonostante si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del “Pnrr”, alla stessa può essere assegnata valenza generale e pertanto può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’Opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del “Pnrr”, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del “Codice” sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.
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