by Redazione | 29/11/2022 12:52
Con la Notizia pubblicata sul proprio sito in data 18 novembre 2022, l’Anac ha reso noto il contenuto del Comunicato[1] del Presidente dell’Autorità 8 novembre 2022, con oggetto “Ulteriori indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – ad integrazione del Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021”.
Attraverso il Comunicato, Anac ha precisato che Progettisti e Direttori dei lavori hanno diritto ad un compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici di Progetto e della contabilità dei lavori richiesti dalle Stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del “Decreto Aiuti” (Dl. n. 50/2022), adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.
La decisione dell’Autorità fa seguito a una segnalazione dell’Associazione di categoria delle Organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica (Oice), che aveva richiesto ulteriori indicazioni sulla determinazione dei corrispettivi dei servizi tecnici di architettura e ingegneria.
In particolare, Oice aveva segnalato la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara, come indagini, rilievi e altri studi, ritenuti imprescindibili per dare corretta esecuzione al contratto, senza prevedere alcun aumento del corrispettivo. Tale prassi si basa sul presupposto che il corrispettivo, in quanto determinato a corpo, non è passibile di adeguamento sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite. Una consuetudine che si registrerebbe anche nei casi in cui le prestazioni aggiuntive derivino da un evento imprevisto e imprevedibile al momento dell’assunzione dell’incarico, come nel caso delle attività di aggiornamento dei computi metrici estimativi di Progetto e della contabilità dei lavori, richieste dalle Stazioni appaltanti ai Progettisti e ai Direttori dei lavori in seguito all’approvazione del “Decreto Aiuti”.
Con il Comunicato, Anac ha indicato che l’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è un Principio assoluto e inderogabile e non esclude che le prestazioni introdotte in variazione di quella originaria debbano essere comunque valutate e pagate a parte.
L’Autorità ha inoltre precisato che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi, ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di Progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive, da remunerarsi in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.
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