L’Anac ha aggiornato le “Linee-guida n. 4” dopo l’approvazione definitiva del Decreto “Sblocca Cantieri”, relativamente agli affidamenti sotto soglia comunitaria, alla luce delle novità introdotto dalle osservazioni contenute nella lettera del 24 gennaio 2019 di costituzione in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea.
Il Documento è aggiornato quindi con la Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 limitatamente a 2 ambiti: gli “Appalti di interesse transfrontaliero” e la disciplina delle “opere di urbanizzazione”.
Tali Linee Guida, erano state redatte in considerazione dell’intervento di 3 novità:
- la Lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea;
- le modifiche introdotte al Codice degli appalti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- alcune criticità riscontrate nell’attività di vigilanza dell’Autorità;
E’ evidente che, da un lato, il Decreto ha affidato alla disciplina del “Regolamento unico” recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del “Codice degli Appalti”, le materie attualmente disciplinate dalle “Linee guida n. 4”; dall’altro, la Legge di conversione del Decreto ha disposto, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui sopra, la modifica delle “Linee-guida” al fine di evitare la procedura di infrazione n. 2018/2273 e non invece l’aggiornamento completo rispetto a tutte le novità apportate dal Dl. n. 32/2019, che innova l’ambito degli affidamenti diretti sotto soglia.
La prima novità, in materia di “Appalti di interesse transfrontaliero”, prevede la verifica da parte delle stazioni appaltanti della sussistenza o meno di un interesse transfrontaliero in un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del “Codice dei contratti pubblici” e che questo sia in conformità con i criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.
La verifica dell’esistenza o meno di tale interesse non deve basarsi dunque su elementi indiziari astratti, ma dovrà basarsi su una valutazione concreta degli elementi dell’appalto in esame come l’importo dell’appalto, il luogo di esecuzione dei lavori, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, oltre che dell’esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri così come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa alla disciplina del Diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti.
Nel caso di specie, essendo che geograficamente alcune frontiere attraversano dei centri urbani situati su territori di Stati membri diversi, anche gli appalti di valore minimo possono presentare un interesse Transfrontaliero reale.
In presenza di ciò, le “Linee-guida” prevedono l’adozione di procedure di aggiudicazione adeguate, mezzi di pubblicità idonei a garantire la massima apertura del mercato alle Imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei Principi generali del Trattato, in special modo i principi di parità di trattamento e il Principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l’obbligo di Trasparenza.
Per quanto riguarda il secondo ambito di aggiornamento da parte dell’Autorità sulle “opere di urbanizzazione”, esse vanno differenziate se a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire.
Le Linee prevedono che nel calcolo del valore stimato devono essere cumulativamente considerati sia i lavori di urbanizzazione primaria che secondaria, anche se appartengono a diversi lotti, sia per quanto riguarda i lavori oggetto di permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis Dpr. 6 giugno 2001 n. 380 o lavori in convenzione di lottizzazione ex art. 28, Legge n. 1150/1942 o mediante altri strumenti urbanistici attuativi.
Inoltre, le “Linee-guida” prevedono che le disposizioni di cui all’art. 16, comma 2 bis, Dpr. n. 380/2001, e dell’art. 36, comma 4, del “Codice dei contratti pubblici”, si applichino esclusivamente quando il valore di tutte le opere di urbanizzazione, secondo il metodo di calcolo ai sensi dell’art. 35, comma 9, del “Codice dei contratti pubblici”, non raggiunge le soglie di rilevanza comunitaria.
Al fine di chiarire le disposizioni contenute nel provvedimento Anac, se il valore complessivo delle opere di urbanizzazione a scomputo, di qualsiasi genere, non raggiunge la soglia comunitaria, il privato potrà avvalersi della deroga contenuta all’art. 16, comma 2 bis, Dpr. n. 380/2001, esclusivamente per le opere funzionali; qualora il valore complessivo di tutte le opere invece, superi la soglia comunitaria, il privato sarà tenuto al rispetto delle regole del “Codice dei contratti pubblici” sia per le opere funzionali (opere di urbanizzazione primaria come fogne, strade e quelli elencati dall’art. 16, comma 7, Dpr. n. 380/2001), finalizzate alla lottizzazione ovvero, alla realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire, sia per quelle non funzionali la cui realizzazione è a carico del destinatario del titolo abilitativo a costruire, ai sensi dell’art. 35, comma 11, del “Codice dei contratti pubblici”.