Antimafia: in Gazzetta il Decreto correttivo del Dlgs. n. 159/11

Nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre scorso è stato pubblicato il Dlgs. n. 153 del 13 ottobre 2014, contenente disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 159/11, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 136/10”.

Il provvedimento introduce alcune semplificazioni delle procedure relative alle verifiche che devono compiere le stazioni appaltanti in materia di documentazione antimafia ed entrerà in vigore il prossimo 27 novembre.

Di seguito le principali novità del Decreto.

Art. 1 – Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l’ambito delle relative verifiche

Viene modificato l’art. 85, comma 3, del Dlgs. n. 159/11, la cui attuale versione specifica che le l’informazione antimafia debba riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo (cioè i soggetti titolari di incarichi rilevanti nella compagine di impresa) che risiedono nel territorio dello Stato. Vengono pertanto esclusi dalle verifiche i familiari minorenni, che non appaiono in grado di incidere – neppure in modo indiretto – sulla gestione di una impresa.

All’art. 86, dopo il comma 2, viene inserito comma 2-bis, in base al quale fino all’attivazione della Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

Art. 2 – Modificazioni in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia

Vengono modificati i commi 1 e 2 dell’art. 87 del Dlgs. n. 59/11 prevedendo che la comunicazione antimafia venga acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti richiedenti, salvo che tale sistema informativo non rilevi la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo Decreto. In tal caso che la comunicazione antimafia è rilasciata:

a)      dal Prefetto della Provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le Associazioni o i Consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della Provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile;

b)      dal Prefetto della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede per le Società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

All’art. 88, comma 4 e segg., viene specificato che il Prefetto, nei casi sopra visti alle lett. a) e b) deve rilasciare la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione della banca dati. Decorso tale termine i soggetti richiedenti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti richiedenti revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto sia accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all’autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti della comunicazione antimafia liberatoria.

La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro 5 giorni dalla sua adozione, all’impresa, società o associazione interessata secondo le modalità previste dall’art. 79, comma 5-bis, del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”).

Viene infine inserito il nuovo art. 89-bis al Dlgs. n. 159/11 (rubricato “Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia”), in base al quale quando in esito alle verifiche di cui all’art. 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti , senza emettere la comunicazione antimafia. L’informazione antimafia così adottata tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

Art. 3 – Modificazioni in materia di rilascio delle informazioni antimafia

Vengono modificati i commi 1 e 2 dell’art. 90 del Dlgs. n. 59/11 prevedendo che l’informazione antimafia venga acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti richiedenti, salvo che tale sistema informativo non rilevi la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo Decreto. In tal caso che l’informazione antimafia è rilasciata:

a)      dal Prefetto della Provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le Associazioni o i Consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della Provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile;

b)      dal Prefetto della Provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede per le Società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Viene inoltre modificato il comma 2 dell’art. 92 del Dlgs. n. 159/11, la cui attuale versione prevede che nel caso in cui dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l’informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Il Prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

L’informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro 5 giorni dalla sua adozione, all’impresa, Società o Associazione interessata, secondo le modalità previste dall’art. 79, comma 5-bis, del Dlgs. n. 163/06 (“Codice dei contratti pubblici”). Il Prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del Dl. n. 90/14, convertito dalla Legge n. 114/14, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione.

Decorso il termine di 30 giorni entro cui il prefetto è tenuto a rilasciare l’informazione antimafia interdittiva, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. In tale caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti richiedenti revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il versamento delle erogazioni di cui all’art. 67, comma 1, lett. g), (cioè contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti dell’informazione antimafia liberatoria.

Art. 4 – Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Viene prevista la regolamentazione mediante apposito regolamento delle modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’art. 62 del Dlgs. n. 82/05, i dati anagrafici dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 85 del Dlgs. n. 159/11.

Viene quindi aggiunto al Dlgs. n. 159/11 l’art. 99-bis (rubricato “Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia”)in base al quale, qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia viene sostituita dall’autocertificazione di cui all’art. 89 e l’informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall’art. 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia sia sostituita dall’autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è tenuto a pubblicare immediatamente l’avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture. Ugualmente deve essere data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con Decreto del Capo del predetto Dipartimento ovvero di altro Dirigente appositamente delegato. Il Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Art. 5 – Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria

Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto (27 novembre 2014), continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del Dlgs. n. 159/11, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lett. b), c) e d), 3, comma 1, lett. b, ovvero ad eccezione dei novellati:
–          art. 85, comma 3;
–          art. 86, comma 2-bis;
–          art. 88, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies;
–          art. 89, comma1;
–          art. 89-bis;
–          art. 92, comma 2, 2-bis, 3 e 5.

Dall’attuazione delle disposizioni del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.