Antiriciclaggio: soggetti attuatori “Pnrr” devono iscriversi a portale Infostat-Uif e garantire ricostruibilità motivazioni decisioni assunte

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (Uif) ha posto di nuovo l’attenzione sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al “Covid-19”, estendendola al “Pnrr”.
La nuova Comunicazione si pone sulla scia di quelle del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 mediante le quali si sollecitava la collaborazione attiva degli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette, richiamando elementi sintomatici di possibili condotte funzionali al riciclaggio e descritti tentativi di sviamento e improprio utilizzo delle misure di sostegno adottate per assicurare la ripresa.
Con questo nuova Comunicazione la Uif volge l’attenzione al “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (c.d. “Pnrr”), inserito all’interno del programma “Next Generation EU” (Ngeu) come iniziativa di solidarietà finanziaria in risposta alla crisi pandemica e volto al rilancio economico dell’Italia.
Come noto il “Pnrr” contiene obiettivi definiti, il rispetto dei tempi e dei risultati deve accompagnarsi all’attivazione di tutti i presidi necessari per evitare che la criminalità riesca ad approfittare delle ingenti risorse pubbliche, a discapito dell’integrità dell’economia legale.
Le Amministrazioni centrali, i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono titolari dell’attuazione delle riforme e degli investimenti del “Pnrr”, ma la realizzazione concreta degli interventi è affidata a soggetti diversi, c.d. attuatori, quali Regioni, Comuni che possono avvalersi anche delle proprie società partecipate per il supporto tecnico-operativo.
Come osserva la Uif, il comparto pubblico riveste un ruolo centrale nella gestione dei fondi “Pnrr”, la Pubblica Amministrazione, al pari degli intermediari finanziari, rientra nell’ambito dei soggetti attivi nella lotta contro il riciclaggio.
Infatti, nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui all’art. 10 del Decreto n. 231/2007, quali affidamenti di lavori, servizi, forniture, rilascio di autorizzazioni, erogazioni di contributi, la Pubblica Amministrazione è anzitutto tenuta a individuare il c.d. gestore, vale a dire il soggetto incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l’eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla Uif.
Il gestore deve iscriversi al portale Infostat-Uif e utilizzare tale canale per le successive interlocuzioni con la stessa Uif, dovendo garantire la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte. Come precisa la Uif, al fine di agevolare l’adempimento dell’obbligo, nel caso di Enti Locali o comunque di Pubbliche Amministrazioni di ridotte dimensioni è possibile individuare un gestore comune.
Gli elementi di sospetto sono valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con le pubbliche amministrazioni nell’ambito dei predetti procedimenti di affidamento, erogazione di contributi, rilascio di autorizzazioni, anche considerati gli indicatori di anomalia emanati dalla Uif nel Provvedimento del 23 aprile 2018. Ai fini dell’attuazione del “Pnrr”, tra questi indicatori, la Uif nella Comunicazione pubblicata richiama in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del predetto provvedimento e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici.
In proposito è opportuno richiamare gli obblighi previsti dall’art. 9 del Dl. n. 77/2021, dove si stabilisce che nell’attuazione degli interventi del “Pnrr” le Amministrazioni devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse. Tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa devono essere conservati su supporti informatici e resi disponibili per le attività di controllo e di audit, è dunque evidente che anche al gestore debba essere garantita la piena accessibilità alle informazioni e alla documentazione inerente all’esecuzione dei progetti e alla rendicontazione delle spese.
di Manuela Sodini
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