Appalti e concessioni di servizio: obbligo di attivare una procedura competitiva

Nella Sentenza n. 12488 del 10 dicembre 2014, del Tar Lazio, i Giudici si esprimono sull’obbligo di attivare una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico. Nello specifico i Giudici rilevano che la circostanza che si tratti di una concessione di beni o servizi pubblici non esime l’Ente Locale dall’obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell’ingresso al mercato, della parità di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. Ciò trova conferma anche nel rilievo che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non può che essere preso atto dell’indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale della fattispecie, con consequenziale obbligo dall’attivazione di una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico (in virtù del al quale va, tra l’altro, riconosciuta la posizione soggettiva qualificata delle c.d. “Imprese di settore”). Dunque, nel caso in esame, riguardante l’affidamento da parte del Comune della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sussistono le condizioni per affermare che il Comune non ha operato nel rispetto della su indicata prescrizione, atteso che la stessa Amministrazione afferma di aver proceduto ad una mera indagine informale e, comunque, si astiene dal fornire qualsiasi elemento di prova atto a dare conto che la scelta nel nuovo concessionario sia avvenuta in esito ad un’effettiva selezione tra gli operatori del settore, in osservanza dei su indicati principi.