Appalti: inquadramento di un’opera di demolizione in ambito marittimo

Il Tar Campania, con la Sentenza n. 5696 del 5 novembre 2014, afferma la legittimità del provvedimento di una stazione appaltante che ha richiesto per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, dei lavori per la demolizione di una barca porta, la qualificazione “Soa os23”. Pertanto non è illegittimo il provvedimento del commissario straordinario dell’autorità portuale che ha deliberato di approvare l’elenco delle imprese in possesso della categoria “Soaos 23” (comprendente la demolizione di opere in generale) da invitare a una procedura negoziata per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario, di cui all’art. 125, comma 8 del “Codice dei contratti pubblici”, dei lavori per la demolizione di una barca porta. Infatti, sebbene la barca porta sia un galleggiante, costituito da strutture in acciaio al carbonio, destinata ad essere posta a chiusura di un bacino marittimo, costruita in modo da poter galleggiare o affondare in funzione della apertura o chiusura del bacino, al fine di valutare la legittimità del requisito di qualificazione richiesto deve essere considerato, in concreto, il tipo di lavoro oggetto dell’appalto. In pratica, all’impresa affidataria del lavoro è richiesto di demolire un manufatto composto da parti metalliche e da una zavorra in calcestruzzo. Si tratta di una operazione ben diversa dalla demolizione di una vera e propria nave. Dunque non è pertinente il parere dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici con il quale è stato sostenuto che la demolizione di una nave non può essere ricondotta ai lavori per cui è richiesta la qualificazione “Soaos 23”. Pertanto è corretta la valutazione della Stazione appaltante di non richiedere, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione “Soaog 7”, riferita alle opere marittime e ai lavori di dragaggio, dovendosi ritenere che oggetto dell’appalto sia, piuttosto che un’opera marittima, una demolizione di opera, agevolmente riconducibile alla categoria specialistica “Os 23”.