Appalti: la proroga di un termine non può essere disposta dopo la sua scadenza

Nella Sentenza n. 2816 del 17 settembre 2015 del Tar Puglia, i Giudici affermano il principio generale, valevole a fortiori in materia di pubbliche gare a tutela della par condicio dei concorrenti, secondo cui la proroga di un termine (peraltro definito perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest’ultimo.

Tar Puglia – Sentenza n. 2816 del 17 settembre 2015

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