Nella Sentenza n. 1958 del 10 settembre 2019 del Tar Lombardia, i Giudici chiariscono che la ripubblicazione integrale degli atti contenenti la disciplina di gara e non solamente delle parti modificate determina un effetto sostitutivo dei nuovi atti ai corrispondenti adottati in precedenza. Al contempo, la riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta rinnova l’interesse del potenziale concorrente a censurare la lex specialis nella sua interezza. Ne consegue che il termine decadenziale per impugnare i nuovi atti contenenti la disciplina di gara, anche nella parte non oggetto di modifica, ha ripreso a decorrere dalla pubblicazione degli stessi.