Appalti “Pnrr” e “Pnc”: i chiarimenti interpretativi e le prime indicazioni del Mit

Il Mit ha fornito chiarimenti sul regime degli affidamenti relativi a opere del “Pnrr” e del “Pnc”.

Con la Circolare Mit 12 luglio 2023 sono stati forniti chiarimenti in merito al regime applicabile agli affidamenti relativi a procedure riconducibili alle Opere finanziate dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza” e dal “Piano nazionale complementare”, successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 36/2023.

I chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative fornite riguardano 2 profili:

  1. il raccordo tra l’art. 225, comma 8, del Dlgs. n. 36/2023, che richiama il regime speciale e derogatorio al Dlgs. n. 50/2016 previsto dal Dl. n. 77/2021 e dal Dl. n. 13/2023, e l’art. 226, comma 1, che abroga, a partire dal 1° luglio 2023, il previgente “Codice”;
  2. l’applicazione del Sistema di qualificazione previsto dagli artt. 62 e 63, del Dlgs. 36/2023, da parte dei Comuni non Capoluogo.

Con riferimento al primo punto, erano sorti alcuni dubbi interpretativi riguardo la possibilità di poter continuare ad applicare, a partire dal 1° luglio 2023, la disciplina derogatoria al Dlgs. n. 50/2016 ovvero se, alla luce dell’abrogazione del vecchio “Codice”, l’applicazione del regime speciale dovesse far riferimento alle corrispondenti disposizioni ora contenute nel Dlgs. n. 36/2023.

Al riguardo, la Circolare precisa che, “per ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa”,anche in vigenza del nuovo “Codice”, mantengono efficacia, sia le disposizioni del Dl. n. 77/2021 derogatorie al Dlgs. n. 50/2016, sia i rinvii al medesimo Decreto e ai relativi atti attuativi.

In pratica, anche dopo il 1° luglio 2023, agli Appalti “Pnrr” e “Pnc” si applicano le disposizioni speciali e le deroghe previste dal Dl. n. n. 77/2021, senza tenere conto del nuovo “Codice” in quanto, come sottolineato dalla stessa Circolare, tali disposizioni e deroghe sono state introdotte per dare un decisivo impulso allo snellimento delle procedure amministrative e per consentire una efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione delle Opere finanziate.

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero il Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti applicabile alle Gare “Pnrr” e “Pnc” indette da Comuni non Capoluogo di Provincia, erano sorte perplessità e preoccupazioni perché gli obblighi di qualificazione delle Stazioni appaltanti previste dal nuovo “Codice” avrebbero potuto compromettere il rispetto dei termini imposti da “Pnrr” e “Pnc” e la stessa realizzazione delle Opere, soprattutto per i Comuni più piccoli.

Anche con riferimento a tale profilo, la Circolare chiarisce che, per i Comuni non Capoluogo, la normativa applicabile dopo il 1° luglio 2023, in tema di affidamenti e Contratti “Pnrr” e assimilati, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’art. 1, comma 2, del Dl. n. 32/2019, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. 1.2, del Dl. n. 77/2021, che richiama l’applicazione dell’art. 37 comma 4, ma solo fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, per gli Interventi “Pnrr” e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il Sistema di qualificazione del nuovo “Codice Appalti” e, pertanto, i Comuni non Capoluogo, solo per tali specifici Interventi, possono ricorrere alle aggregazioni con i Soggetti previsti dalle norme derogatorie, senza doversi necessariamente qualificare.

Nelle conclusioni, il Ministero invita comunque le Stazioni appaltanti:

  • a non considerare l’iscrizione con riserva una sorta di ‘autorizzazione’ sine die”e, quindi, ad attivarsi per tempo in merito al regime di qualificazione con riserva che consente a Unioni di Comuni, Province, Regioni, Comuni capoluogo di Provincia e Città metropolitane di continuare a operare senza qualificazione fino al 30 giugno 2024;
  • ad attivarsi tempestivamente per conseguire i requisiti di qualificazione previsti dal Dlgs. n. 36/2023 e, dunque, a rendersi parte attiva nel richiedere l’accreditamento al nuovo Sistema di qualificazione.

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