Nella Sentenza n. 5656 dell’11 dicembre 2015, il Consiglio di Stato si esprime in materia di appalti pubblici, e rileva che, in base alla disciplina di settore (nazionale ed europea) e conformemente ai principi sul punto elaborati dalla Corte di giustizia Ue, i criteri, i metodi e le formule matematiche che presiedono alle attività valutative rimesse agli Organi tecnici incaricati di vagliare le offerte, devono essere preventivamente indicati nella legge di gara e la loro scelta non può essere rimessa al seggio di gara, meno che mai dopo l’apertura delle buste, come verificatosi nella controversia in esame.




