Appalti riservati: la riserva è limitata a chi persegue l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate

Nella Delibera n. 207 del 1° marzo 2017 dell’Anac, viene chiesto un parere in ordine alla disposizione di cui all’art. 112 del Dlgs. n. 50/16, contemplante una disciplina in parte difforme da quella dettata dal previgente Dlgs. n. 163/06, all’art. 52, con riferimento agli “appalti riservati”.

In particolare, l’Amministrazione istante sottolinea che il citato art. 112 del “Codice dei Contratti” non contempla più espressamente la possibilità di riservare la partecipazione alle gare d’appalto e l’esecuzione dei contratti pubblici ai “laboratori protetti”, con ciò determinando dubbi interpretativi in ordine all’inclusione di tale categoria nell’ambito di applicazione della norma. L’Anac rileva come la nuova norma contenga una definizione più ampia dei soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, che include tutti gli operatori economici, nonché le Cooperative sociali e loro Consorzi, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.  Secondo l’Anac, in tale generica espressione rientrano anche i “laboratori protetti”, in quanto operatori economici con soggettività giuridica, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata, avendo tra le loro finalità quella dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e nella propria organizzazione una maggioranza di lavoratori disabili.

L’Anac precisa che l’art. 112 va letto alla luce della Direttiva 2014/24/UE, la quale prevede che gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

In sostanza, l’Autorità ritiene che il Legislatore, al fine di garantire un’applicazione della riserva de qua in linea con le finalità perseguite dalla “Direttiva Appalti”, abbia voluto fare ricorso ad una definizione generica – quella di “operatori economici” – che possa includere tutti i soggetti che perseguano, come scopo principale, l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Peraltro, quanto sopra affermato trova conferma nel Dlgs. n. 50/16, il quale include espressamente, tra le “informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali”, anche “l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti”.

Quindi, l’indirizzo dato a livello europeo consente una più ampia applicazione della riserva prevista all’art. 112 del Dlgs. n. 50/16 rispetto all’assetto normativo previgente.