Appalti: separazione tra offerta tecnica ed offerta economica

Nella Sentenza n. 4342 del 25 giugno 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici si esprimono sulla separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, ed in particolare ribadiscono gli indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia, secondo cui:

  • il cd. “Principio di separazione” tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come “divieto di commistione”, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica;
  • coerente con tale finalità è l’affermazione per la quale il divieto non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto, in riferimento alla detta funzione;
  • il divieto in parola inoltre non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara;
  • possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara;

si è ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di “alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica” o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto.