Appalto a corpo: il computo metrico estimativo può essere richiesto a pena di esclusione

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5959 del 20 agosto 2021
Nel caso in analisi, un Comune indiceva procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di recupero dell’area su cui insiste il rudere di una ex Scuola per la realizzazione di una Struttura polifunzionale di quartiere. La Commissione di gara escludeva dalla procedura una Società (la concorrente) per ritenuta irregolarità e incompletezza della documentazione economico-temporale prevista dalla lex specialis, atteso che il prescritto computo metrico allegato all’offerta economica non era estimativo in quanto non riportava, né gli importi unitari per ciascuna lavorazione, né l’importo totale, risultando in contrasto con un articolo del Disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara era infatti chiaro nel richiedere il computo metrico estimativo fra i documenti d’offerta, in specie quale documento facente parte dell’offerta economica e temporale. La Società in questione aveva accluso all’offerta economica il solo computo analitico, non anche quello estimativo. Di qui la sua esclusione dalla gara.
I Giudici rilevano che dall’esame dei documenti di gara emerge che effettivamente l’appalto oggetto di affidamento configura un appalto “a corpo”. Ciò si desume chiaramente da un articolo del Bando che prevede, quale “Modalità di determinazione del corrispettivo”, proprio quella del “corrispettivo a corpo, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del Dlgs. n. 50/2016 e seguenti e dell’art. 43 comma 6 del Dpr. n. 207/2010”. Dunque, sulla base delle previsioni testuali del Disciplinare, non v’è dubbio che il computo metrico estimativo rientri fra i documenti costituenti l’offerta economica e temporale. In tale contesto, il ruolo così assegnato al documento non può ritenersi inficiato dal solo fatto che si tratti in specie di un appalto “a corpo”, il cui corrispettivo è predeterminato, e che d’altra parte il documento d’offerta non sia abbinato ad alcuno specifico criterio valutativo per l’attribuzione dei punteggi. A ben vedere, si è in presenza infatti d’un obiettivo strumento di apprezzamento – sotto il profilo economico, muovendo da quello tecnico – delle migliorie proposte dal concorrente, rispetto alle quali il documento vale a porre un collegamento fra i profili tecnici ed economici che la Stazione appaltante può ben avere interesse ad apprezzare, anche in assenza di un puntuale criterio valutativo di riferimento.
In tale contesto, la ratio sottesa alla previsione è varia e multiforme. Alla luce di ciò, il computo metrico estimativo può dunque ben considerarsi un elemento che, pur in presenza d’un appalto “a corpo”, può rientrare ragionevolmente fra i documenti d’offerta e farne parte. Infine, i Giudici precisano che non può essere ritenuta nulla per violazione del Principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016 una clausola (come, nel caso in esame, quella prevista dal Disciplinare di gara) che richieda in un appalto “a corpo” l’allegazione del computo metrico estimativo sotto pena di esclusione. Infatti, una volta chiarito che detto computo metrico rientra nella specie (legittimamente) fra i documenti d’offerta, è altrettanto legittimo sanzionare con l’esclusione la sua mancata allegazione, considerato del resto che si tratta d’un documento espressamente previsto dalla normativa in relazione alla progettazione, e l’esclusione sancita a carico del concorrente inadempiente all’obbligo di sua presentazione previsto dalla lex specialis si risolve semplicemente nel sanzionare in termini espulsivi la violazione d’un comportamento doveroso, in sé conforme alla legge, discendente dalla configurazione dell’offerta (anch’essa legittima e non irragionevole) operata dalla lex specialis, esclusione la cui previsione è da ritenere perciò essa stessa non sproporzionata né irragionevole, e dunque valida. Per le stesse ragioni, non è possibile ammettere il “soccorso istruttorio” in caso di omessa presentazione di tale computo metrico, proprio perché trattasi di un elemento integrante l’offerta, e come tale non soccorribile ai sensi dell’art. 89, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, pena la (inammissibile) integrazione postuma dei documenti d’offerta.
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