Appalto di lavori: l’opera aggiuntiva è quella che modifica l’identità strutturale o funzionale dell’opera

Nella Sentenza n. 340 del 14 ottobre 2019 del Tar Molise, i Giudici chiariscono che per “opera aggiuntiva” si deve intendere un intervento che modifichi in senso quantitativo e/o qualitativo l’identità strutturale e/o funzionale dell’opera oggetto dell’appalto, con il risultato di falsare il confronto concorrenziale. Laddove invece gli accorgimenti progettuali volti alla valorizzazione ed alla implementazione dell’opera in senso estetico e/o prestazionale non ne modifichino sostanzialmente identità e dimensioni, devono essere sussunti nel genus delle migliorie e/o delle varianti, e come tali sono compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14-bis, del Dlgs. n. 50/2016, purché contenuti nei limiti stabiliti dalla lex specialis. I Giudici rilevano poi che l’art. 95, comma 14-bis, del Dlgs. n. 50/2016, non sanziona con l’esclusione dalla gara la Ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l’attribuzione di un apposito punteggio.

In sostanza, trattandosi di elementi progettuali che non modificano l’oggetto dell’appalto ma che ottimizzano il risultato finale dell’intervento di risanamento strutturale, sotto il profilo della fruibilità e dell’impatto estetico ed architettonico, gli stessi elementi risultano compatibili con il divieto di cui all’art. 95, comma 14-bis, del Dlgs. n. 50/2016: “la ratio di fondo che ha ispirato la novella legislativa è piuttosto evidente: si è inteso evitare che, a fronte di procedure indette sulla base del Progetto esecutivo (come di regola avviene ai sensi dell’art. 59 del ‘Codice’), l’aggiudicazione possa essere disposta – come per il passato è spesso avvenuto – premiando elementi di carattere avulso rispetto al proprium della procedura. Pertanto, le uniche opere aggiuntive non valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio sono quelle che rappresentano un elemento estraneo all’ordinario sviluppo dell’opera per come essa è definita dall’Amministrazione nella lex specialis di gara