Approvazione con riserva della qualificazione della Cuc nel quadro del Dlgs. n. 36/2023

Delibera n. 181 del 10 aprile 2024

Gli artt. 62 e 63 del Dlgs. n. 36/2023 stabiliscono i requisiti per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Secondo l’art. 63, comma 1, del suddetto Decreto, l’Anac deve istituire un elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, che include anche le centrali di committenza e i soggetti aggregatori. L’art. 63, comma 13 consente all’Autorità di stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva. Questa disposizione mira a fornire supporto alle Stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, inclusi i loro servizi ausiliari, per acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria. Nel caso specifico una Cuc ha presentato una richiesta di qualificazione con riserva, in base all’art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023. Nonostante sia stata istituita recentemente, nel corso del 2023 ha già concluso diverse procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture. La struttura organizzativa della Cuc in questione dimostra di possedere competenze significative nell’affidamento e nella gestione degli appalti pubblici. Dopo un’attenta valutazione dei documenti presentati, l’Anac ha deciso di qualificare con riserva la Cuc in questione al livello massimo (L1 e SF1) e di inserirla nell’Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate. Questa qualificazione con riserva avrà una durata di un anno, al termine del quale la Stazione appaltante dovrà presentare una richiesta di qualificazione ordinaria. Per ottenere l’iscrizione con riserva nell’Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, la Cuc dovrà presentare un’apposita domanda conformemente a quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Allegato II.4 del Dlgs. n. 36/2023.