Arconet: pubblicate il 21 dicembre 2021 4 risposte a quesito utili per la Certificazione della “perdita di gettito”

Sono state pubblicate le Faq Arconet nn. 39, 40, 41 e 72 del 21 dicembre 2021, con la quale la Commissione risponde a quesiti relativi alla Certificazione 2021 del “Fondo funzioni fondamentali degli Enti Locali”.
Quesito n. 39: “Il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (Tefa) è dovuto sulle riduzioni Tari finanziate con il ‘Fondo’ ex art. 106 del Dl. n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del Dl. n. 104/2020 (Tabella n. 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1° aprile 2021) e su quelle finanziate con il ‘Fondo’ di cui all’art. 6 del Dl. n. 73/2021?”
Al quesito viene risposto “NO”. La risposta viene motivata con il fatto che le minori somme versate dai contribuenti a titolo di Tefa, conseguenti all’applicazione delle agevolazioni sulla Tari – sia tributo che corrispettiva – risultano già indennizzate con le risorse del “Fondone” ripartite in favore delle Province e Città metropolitane e, pertanto, tali somme non possono gravare sui fondi previsti a favore dei Comuni.
Le assegnazioni del “Fondo” in favore delle Province sono state infatti stimate, sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, considerando l’effetto delle agevolazioni Tari concesse dai Comuni. La Tefa è invece dovuta se le agevolazioni Tari in favore delle utenze domestiche sono state finanziate, nel 2021, con una quota del “Fondo per la solidarietà alimentare”, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella Certificazione delle maggiori spese/minori entrate.
Quesito n. 40: “E’ possibile utilizzare le risorse del ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali’ (art. 106 del Dl. n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39, del Dl. n. 104/2021 e art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ anche oltre il 31 dicembre 2021 ?”
Le risorse assegnate agli Enti a valere sul “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” e le risorse assegnate come ristori specifici di entrata e di spesa per il biennio 2020 e 2021, devono essere utilizzate dagli Enti entro il 31 dicembre 2021, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato o andranno ad emanare specifiche disposizioni diverse. Viene ricordato che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della Certificazione, se impegnate entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei Principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il “Fondo pluriennale vincolato di spesa” (corrente e/o in c/capitale). Fa eccezione al termine ultimo di utilizzo (impegno) delle risorse, fissato al 31 dicembre 2021, la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo, per maggiori spese “Covid-19”, sottoscritti nell’esercizio 2021; risulta infatti consentito e certificabile l’utilizzo del “Fondone” a copertura di tale quota di competenza 2022. Inoltre, per il termine di utilizzo del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’art. 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, Arconet rimanda alla Faq n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la Coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it)). Quindi, le risorse del “Fondone” che, dalla Certificazione trasmessa dagli Enti per gli anni 2020 e 2021, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”- saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, Dl. n. 34/2020), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate. Per quanto attiene invece ai ristori specifici di spesa assegnati per l’anno 2020 e per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31 dicembre 2021 deve essere certificato dagli Enti stessi in sede di compilazione della Sezione “Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)” del Modello “Certif-Covid-19/2021”.
Quesito n. 41: “Come si gestisce, con riferimento agli accertamenti 2021 del Mod. ‘Covid-19/2021’, il nuovo Canone unico che ha sostituito l’Imposta sulla pubblicità, i Diritti sulle pubbliche affissioni ed il Canone occupazione suolo pubblico ?”.
La Faq fornisce le istruzioni da seguire per la corretta rappresentazione, nel Modello “’Covid-19’/2021”, dell’entrata relativa al nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito: la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità, il Diritto sulle pubbliche affissioni e il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Arconet indica che sarebbe opportuno intervenire sulla colonna a) “Accertamenti 2021” della Sezione 1 del Modello di Certificazione, riducendo l’importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del Codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell’Ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del Codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l’entrata ora sostituita dal Canone unico patrimoniale. E’ precisato che l’operazione di riallineamento delle entrate ora proposta dovrebbe essere effettuata dall’Ente esclusivamente all’interno del Modello della Certificazione, lasciando invariata la contabilizzazione effettuata in bilancio. Analogamente, nel caso in cui l’Ente abbia adottato variazioni in aumento, in diminuzione o deliberato agevolazioni per l’anno 2021 relative al Canone unico patrimoniale con effetti sul medesimo esercizio, la Certificazione dovrà riportare i relativi importi nelle corrispondenti colonne d), e) e f), e in tal caso, l’Ente provvederà altresì alla compilazione del Mod. “’Covid-19’-Delibere/2021”.
Tenuto conto di quanto sopra, nella Faq si fa tuttavia presente che, anche qualora non venisse effettuato – nel Modello della Certificazione – il riallineamento di cui sopra, l’effetto in termini di minore o maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 sarebbe in ogni caso individuato all’interno del Modello e nel saldo complessivo della Certificazione risultante dallo stesso; il Modello rileverebbe, infatti, una maggiore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione al nuovo Canone patrimoniale e, contemporaneamente, una minore entrata 2021 rispetto al 2019 in relazione alla Cosap/Tosap, all’Imposta comunale sulla pubblicità, al Diritto sulle pubbliche affissioni o al Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
Quesito n. 42: “L’esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, previsto per il 2021 dall’art. 9, comma 2, del Dl. n. 137/2020, è coperto da ristori specifici? Le eventuali perdite di gettito sono certificabili ?”
La Faq premette che l’art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019, prevede l’istituzione, a partire dal 1° gennaio 2021, per Comuni, Province e Città metropolitane, del Canone unico patrimoniale che sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del “Codice della Strada”, di cui al Dlgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. A seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, l’art. 9-ter, comma 2, del Dl. n. 137/2020, ha previsto, per i casi ivi indicati, l’esonero dal pagamento di tale Canone dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; a fronte di tale esonero, il successivo comma 6, del medesimo art. 9-ter, ha previsto per i Comuni un ristoro per le minori entrate subite. Ai fini della Certificazione “Covid-19” per l’anno 2021, pertanto, per l’esonero dal pagamento nel 2021 del Canone unico patrimoniale previsto dal richiamato art. 9-ter, comma 2, per i Comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del Canone e di Cosap/Tosap e assegnato, per i primi 2 trimestri, con Decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 aprile 2021 e 22 ottobre 2021, secondo i criteri di cui alla Nota metodologica ad essi allegata, in attesa dell’assegnazione finale degli ultimi 2 trimestri. In proposito nella Faq, si rappresenta che il ristoro di entrata in parola deve essere riportato nel Mod. “Ristori ‘Covid-19’/2021” di ciascun Ente beneficiario – consultabile, a fini conoscitivi, all’interno del Sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it – con rilevazione automatica con il Sistema informatico nel Mod. “’Covid-19’/2021” nella cella “Ristori specifici di entrata (B)”. Pertanto, le eventuali minori entrate ovvero le “perdite di gettito” subite dall’Ente sono già coperte dal ristoro specifico. Tuttavia, viene fatto presente che nel Mod. “’Covid-19’/2021” sono comunque automaticamente rilevate le differenze fra gli accertamenti 2021 e 2019 in corrispondenza delle voci dei vari tributi indicati. L’eventuale maggiore “perdita di gettito” non coperta dal ristoro previsto, pertanto, sarà comunque rappresentabile nella Certificazione “Covid-19” per l’anno 2021, e, quindi, rilevabile come minore entrata nel saldo complessivo delle entrate, trovando conseguentemente copertura nelle risorse assegnate con il “Fondone”.
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