Nella Sentenza n. 1028 del 18 settembre 2018 del Tar Piemonte, la questione controversa in esame riguarda i presupposti per il rilascio di un “permesso di costruire” in deroga, nel caso di aree degradate.
I Giudici piemontesi chiariscono che il permesso in deroga di cui all’art. 5, commi 9 e seguenti, del Dl. n. 70/2011, è ammesso solo laddove gli “edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare” si collochino in “aree urbane degradate”. La valutazione in ordine alla natura “degradata” dell’area è connotata da ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.
Inoltre, i Giudici precisano che nel rilascio del permesso in deroga previsto dall’art. 5 del Dl. n. 70/2011, la natura privata e speculativa dell’intervento edilizio non è di per sé ostativa all’individuazione di un interesse pubblico, purché l’intervento realizzi, nel contempo, l’interesse pubblico alla razionalizzazione e riqualificazione delle aree urbane degradate e si tratti di destinazioni d’uso tra loro compatibili e complementari. Infine, i Giudici pongono in evidenza che l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 70/2011, si limita a rendere autorizzabile un permesso in deroga agli strumenti urbanistici, ma non obbliga l’Amministrazione a concederlo. In quanto istituto derogatorio del principio per cui lo strumento urbanistico va rispettato finché è in vigore, l’Amministrazione è titolare di poteri ampiamente discrezionali di carattere latamente politico implicanti valutazioni di merito che potrebbero persino prescindere da particolari motivazioni di carattere tecnico sindacabili entro i limiti della macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.