Arenile artificiale: non è proprietà privata

Nell’Ordinanza n. 26877 del 22 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, la questione in esame concerne la natura di un arenile artificiale. I Giudici di legittimità hanno chiarito che, qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il Giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale. Sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (compreso l’arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario (art. 822, comma 1, del Codice civile) indipendentemente da un atto costitutivo della Pubblica Amministrazione o da opere pubbliche sullo stesso realizzate. Mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino se necessario alla totale eliminazione, sussistendo ormai quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata. Inoltre, la Suprema Corte precisa che la qualificazione dell’area come bene appartenente al demanio necessario rende irrilevante la questione della destinazione dell’area all’uso pubblico.