Armonizzazione dei sistemi contabili: la gestione di cassa passa sotto la lente d’ingrandimento dal 1° gennaio 2015

Con la riforma contabile, varata in via definitiva con il Dlgs. n. 126/14, si è provveduto ad integrare le disposizioni sull’utilizzo delle somme vincolate previste dal Tuel. I cambiamenti disposti dal Decreto correttivo sono di grande rilievo.
La gestione delle somme vincolate, al pari delle anticipazioni di Tesoreria, deve essere contabilizzata nel bilancio finanziario.
Tutti gli ordinativi d’incasso e pagamento dovranno essere comunicati al Tesoriere con indicazione degli eventuali vincoli derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti.
Il correttivo prevede l’obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie (dunque, di registrare in bilancio) le movimentazioni d’utilizzo e di reintegro dei vincoli, ai sensi degli artt. 180, comma 3, lett. d), 185, comma 2, lett. i), e 195 del Tuel.
L’utilizzo degli incassi vincolati per il finanziamento (o meglio pagamento) di spese correnti dovrà essere attivato dall’Ente nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 195 del Tuel, con l’emissione di appositi ordinativi di regolazione contabile, da far transitare tra le partite di giro.
L’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti libere determina la formazione di carte contabili di entrata e di spesa, che il Tesoriere sarà tenuto a trasmettere a Siope, utilizzando appositi codici provvisori.
A seguito della comunicazione dei sospesi da regolarizzare, l’Ente dovrà registrare in contabilità, con periodicità almeno mensile e comunque non oltre 10 giorni dalla fine di ogni mese, l’utilizzo delle somme vincolate ed il loro reintegro.
Qualora gli incassi vincolati siano temporaneamente investiti in conti o depositi gestiti al di fuori della Tesoreria unica l’Ente, in caso di utilizzo per fini di cassa, sarà tenuto a disporne l’immediato trasferimento presso il conto di gestione di Tesoreria e ad attivare le scritture di regolazione contabile dei sospesi.
In ogni caso d’impiego delle somme vincolate per fini di liquidità, è obbligatorio il loro reintegro con le prime somme libere incassate.
Al fine di consentire la registrazione contabile dell’utilizzo di incassi vincolati, ai sensi dell’art. 195 del Tuel, il Piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni siano registrate tra le “altre entrate per partite di giro”:
Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali | E.9.01.99.06.000 |
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del Tuel | E.9.01.99.06.001 |
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel | E.9.01.99.06.002 |
tra le “altre uscite per partite di giro”:
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali | U.7.01.99.06.000 |
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del Tuel | U.7.01.99.06.001 |
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195
del Tuel |
U.7.01.99.06.002 |
Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.
Con Determina del Responsabile Finanziario, l’Ente dovrà definire l’importo della cassa vincolata al 1° gennaio 2015, da calcolare in misura non inferiore a quella risultante dalla conciliazione fra i dati di bilancio e quelli del Tesoriere alla data del 31 dicembre 2014.
Gli Enti Locali sperimentatori determineranno tale saldo come differenza fra i residui attivi vincolati e la sommatoria del “Fondo pluriennale vincolato” (relativo a capitoli vincolati) con i residui passivi vincolati al 31 dicembre 2014.
Particolare attenzione dovrà prestarsi alla gestione dei fondi vincolati, anche tenuto conto della loro valenza sintomatica circa la salute finanziaria dell’Ente.
Al fine di consentire la registrazione contabile dell’utilizzo di incassi vincolati, ai sensi dell’art. 195 del Tuel, il Piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le “altre entrate per partite di giro”.
di Anna Guiducci
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