Armonizzazione: la Commissione Arconet chiarisce interventi di semplificazione riguardanti la contabilità in relazione a “Pnrr” e “Pnc”

Armonizzazione: la Commissione Arconet chiarisce interventi di semplificazione riguardanti la contabilità in relazione a “Pnrr” e “Pnc”

Il 15 dicembre 2021 è stata pubblicata, sul Portale della Commissione Arconet, la Faq n. 48 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito agli interventi di semplificazione e flessibilità riguardanti la contabilità degli Enti Territoriali finalizzati a favorire l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (“Pnrr”) e del “Piano nazionale Investimenti complementari” (“Pnc”).

Come specificato dalla Commissione, al fine di favorire l’attuazione del “Pnrr” e del “Pnc”, è previsto quanto segue.

  1. Gli Enti potranno accertare le risorse del “Pnrr” e del “Pnc” sulla base della deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l’impegno dell’Amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità previsti (art. 15, comma 4, del Dl. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021). Pertanto, a seguito dei Decreti ministeriali di assegnazione delle risorse, gli Enti potranno procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, così che, una volta perfezionate le corrispondenti obbligazioni di spesa, si potrà procedere alla registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi secondo l’esigibilità, in coerenza con il relativo cronoprogramma. Nel caso di contributi a rendicontazione annuale o infrannuale dei Sal, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento;
  2. L’art. 2, comma 2, del Dm. 11 ottobre 2021, prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il “Fpv”, come meglio indicato al successivo punto 6);
  3. Alla fine dell’esercizio, qualora alle entrate accertate non corrispondano impegni di spesa di pari importo, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione quale avanzo vincolato. In tal caso, le risorse confluite nell’avanzo vincolato potranno essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo delle risorse è consentito anche agli Enti in disavanzo in deroga ai limiti del pareggio di bilancio previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018 (art. 15, comma 3, Dl. n. 77/2021);
  4. Per le risorse del “Pnrr” e del “Pnc”, trattandosi di entrate vincolate, in coerenza con quanto disposto dall’art. 175, comma 3, lett. a), del Tuel, e dell’art. 51, comma 6, lett. a), del Dlgs. n. 118/2011, gli Enti potranno procedere a variazioni di bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate;
  5. Ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, Dl. n. 77/2021, dal 2021 al 2026, gli Enti Locali potranno variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per Investimenti;
  6. Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti “Pnrr”, nell’ambito delle risorse disponibili, le Amministrazioni centrali titolari degli Interventi “Pnrr” potranno chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori dovranno contabilizzare tali anticipazioni come trasferimenti di risorse del “Pnrr”. Per gli Enti territoriali le anticipazioni saranno trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi “Pnrr” erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Qualora le anticipazioni di risorse siano riferite ad entrate già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi, l’accertamento già registrato dovrà essere reimputato all’esercizio in cui viene ricevuto l’anticipo. Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del “Pnrr” provvedono le amministrazioni centrali titolari ai sensi dell’art. 9, commi 6 e 7, del Dl. n. 152/2021 – vedi Entilocalinews n 48 del 13 dicembre 2021).

Come evidenziato dalla Commissione Arconet, tutte le norme sono finalizzate a consentire l’accertamento tempestivo dei finanziamenti del “Pnrr” e “Pnc”, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse; sono inoltre previsti gli Interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei Cronoprogrammi.


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