Armonizzazione: la riforma contabile a tappe

Con il Dlgs. n. 126/14, approvato il 10 agosto 2014, sono state definite le misure integrative e correttive del Dlgs. n. 118/11, recante la disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro Organismi.

Viene confermata, per il 1° gennaio 2015, l’entrata in vigore della riforma della contabilità, anche se l’adeguamento al nuovo sistema sarà graduale.

A partire dal 1° gennaio 2015 sono obbligatoriele nuove regole della competenza finanziaria “potenziata” (raccolte in un apposito principio), secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, con imputazione all’esercizio di scadenza.

Gli schemi di bilancio ufficiali sono però quelli previsti dal Dpr. n. 194/96. Tutti gli Enti infatti (esclusi gli sperimentatori) sono tenuti ad adottare nel 2015 gli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014. Tali schemi, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, sono però affiancati, a soli fini conoscitivi, dai nuovi bilanci, da redigere secondo la struttura prevista dal Dlgs. n. 118/11.

La prima voce dell’entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è costituita dal “Fondo pluriennale vincolato”, mentre in spesa tale Fondo è incluso nei singoli stanziamenti correnti e in conto capitale.

Le variazioni nel 2015 non subiscono modifiche, fatta salva la disciplina del “Fondo pluriennale vincolato” e del riaccertamento straordinario dei residui.

A decorrere dal 2016, tutti gli Enti saranno invece tenuti ad adottare gli schemi di bilancio armonizzati, che assumeranno quindi valore giuridico ed autorizzatorio.

Diversa è la disciplina per gli Enti sperimentatori, ai quali si applicano sin da subito i nuovi schemi di bilancio e le regole sulle variazioni.

La normativa dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria contenuta nel Decreto correttivo si applica nel 2015 solo agli Enti che nell’anno precedente hanno sperimentato i nuovi principi contabili.

Dal 2016 però l’applicazione della nuova disciplina sarà generalizzata. Conseguentemente, tutti gli Enti gestiranno gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi.

Il principio della programmazione trova immediata applicazione dal 2015; tuttavia, si consente, anche in questo caso, un’adozione graduale del nuovo “Documento unico di programmazione” (Dup). Per il periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli Enti Locali non sono infatti tenuti alla sua predisposizione e possono allegare al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica di durata pari a quella del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014.

Il primo “Documento unico di programmazione” dovrà dunque essere adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. La gradualità di cui sopra non si applica però ai vecchi sperimentatori, i quali sono tenuti ad adottare subito il “Documento unico di programmazione”.

L’applicazione generalizzata dei nuovi principi comporta per tutti la necessità di contabilizzare nel bilancio 2015 il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” e, in presenza di entrate che finanziano spese impegnate e imputate agli anni successivi, il “Fondo pluriennale vincolato”.

Il passaggio dalle vecchie regole alle nuove verrà operato attraverso l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, da effettuare con riferimento al 1° gennaio 2015, una volta chiusi i conti a fine 2014, secondo le regole previgenti.

L’eventuale disavanzo di amministrazione risultante al 1° gennaio 2015 a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e del primo accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, è ripianato, in attesa del Dpcm. relativo alle modalità e ai tempi di copertura, per una quota pari almeno al 10% l’anno.

Dal 2016 gli Enti saranno inoltre obbligati ad adottare il Piano dei conti integrato, la codifica della transazione elementare e l’applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale integrata con la finanziaria, nonché il bilancio consolidato, che sarà materialmente redatto dal 2017 sulle risultanze dell’esercizio 2016.

Dal 1° gennaio 2017, le codifiche Siope degli Enti territoriali e dei loro Enti strumentali in contabilità finanziaria saranno sostituite con quelle previste nella struttura del Piano dei conti integrato.

 

 

  2015 2016 2017
Enti sperimentatori Applicazione principio competenza finanziaria potenziata.

Applicazione principio programmazione e redazione Dup.

Adozione nuovi schemi bilancio e rendiconto a fini autorizzatori.

Adozione Piano conti integrato e codifica transazione elementare.

Adozione principi contabilità economico-patrimoniale.

Redazione bilancio consolidato (entro il 31 luglio esercizio successivo)*.

Applicazione nuova disciplina variazioni bilancio.

Adozione nuova disciplina esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

  Le codifiche Siope degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria saranno sostituite con quelle previste nella struttura del Piano dei conti integrato.
Enti che non hanno effettuato la sperimentazione Applicazione principio competenza finanziaria potenziata.

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1/1/15.

Rideterminazione risultato amministrazione al 1/1/15.

Applicazione principio programmazione e redazione Rpp.

Adozione vecchi schemi di bilancio e rendiconto a fini autorizzatori.

Adozione nuovi schemi di bilancio e rendiconto a fini conoscitivi.

Applicazione vecchia disciplina variazioni bilancio, tranne che per adeguamento Fondo pluriennale vincolato e riaccertamento straordinario.

Adozione vecchia disciplina esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Redazione Dup.

Adozione vecchi schemi di bilancio e rendiconto a fini conoscitivi.

Adozione nuovi schemi di bilancio e rendiconto a fini autorizzatori.

Adozione Piano conti integrato e codifica transazione elementare.

Adozione principi contabilità economico-patrimoniale.

Redazione bilancio consolidato (entro il 31 luglio esercizio successivo).

Applicazione nuova disciplina variazioni bilancio.

Adozione nuova disciplina esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

Le codifiche Siope degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria saranno sostituite con quelle previste nella struttura del Piano dei conti integrato

*In merito al termine di approvazione del bilancio consolidato, si segnala un’incongruenza tra quanto previsto dall’art. 151 del Tuel modificato dal Dlgs. 126/14, il 31 luglio, e quanto invece previsto sia dall’art. 18, comma 1, lett. c), del Dlgs. 118/11, anch’esso modificato dal Dlgs. 126/14, che dal principio applicato n. 4/4 sul bilancio consolidato, il 30 settembre. In merito, è attesa da parte del Mef una precisazione che permetta di armonizzare le 2 disposizioni normative.

 

di Anna Guiducci

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