“Art-bonus”: per poter usufruirne confermata la necessaria sussistenza del requisito della “appartenenza pubblica”

by Redazione | 24/01/2023 10:00

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 66 del 17 gennaio 2023, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine alla sussistenza del requisito della “appartenenza pubblica” per poter usufruire del c.d. “art-bonus”.

L’art. 1, comma 1, del Dl. n. 83/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014, come da ultimo modificato dall’art. 183, comma 9, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, prevede un credito d’imposta (c.d. “Art­-bonus”), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, Enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli Istituti e dei Luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dei Teatri di tradizione, delle Istituzioni concertistico-orchestrali, dei Teatri nazionali, dei Teatri di rilevante interesse culturale, dei Festival, delle Imprese e dei Centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei Circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle Società concertistiche e corali, dei Circhi e degli Spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.

Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali Interventi.

Come precisato nella Circolare n. 24/E del 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

Con riferimento specifico al requisito della “appartenenza pubblica” degli Istituti e dei Luoghi della cultura, con la Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, non solo per l’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ma anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:

Pertanto, in presenza di una o più di tali condizioni, si è ritenuto che gli Istituti ed i Luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato ad esempio, perché costituiti in forma di Fondazione abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.

Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto dell’Interpello, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il Parere dal competente Ministero.

Tenuto conto:

l’Agenzia ha ravvisato i presupposti richiesti dall’art. 1 del Dl. n. 83/2014, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale “Art-bonus” relativamente alle erogazioni liberali, in quanto volte a finanziare Interventi di manutenzione, protezione e restauro del sopra descritto bene culturale pubblico. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in parola, restano ferme le ulteriori condizioni richieste dalla normativa di riferimento.

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