Asl: i compensi erogati ai Medici sostituti di continuità assistenziale rientrano tra i redditi di lavoro autonomo

Asl: i compensi erogati ai Medici sostituti di continuità assistenziale rientrano tra i redditi di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 414 del 25 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale cui assoggettare i compensi erogati dalle Asl ai Medici di continuità assistenziale.

Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 53, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/1986) definisce redditi di lavoro autonomo “quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel Capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5”.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in diverse occasioni (vedasi Circolare n. 9/E del 2019) che, in linea generale, l’esercizio della Professione medica, salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio, l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), rientra nella previsione normativa di cui alla sopra citata norma e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo.

Con specifico riferimento alle attività di continuità assistenziale svolta da Medici titolari, è stato chiarito che gli emolumenti corrisposti dalle Asl ai predetti Medici sono da qualificarsi quali redditi di lavoro dipendente (vedasi la Risoluzione n. 14/E del 5 febbraio 1999).

In linea con tale orientamento, con la Risoluzione n. 41/E del 2020 è stato chiarito che l’attività di sostituto Medico di continuità assistenziale è riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano, rispettivamente, tra i redditi professionali (ex art. 53, comma 1, del Tuir), se il Medico sostituto sia iscritto all’Albo professionale, oppure tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir.

Nel caso di specie, i redditi percepiti dal soggetto istante per l’attività di “Medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione”, sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 e seguenti, del Tuir.


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