Nella Delibera n. 14 del 13 giugno 2019 della Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, un Sindaco ha chiesto un parere sull’interpretazione, sotto il profilo del coordinamento con gli obblighi di contenimento della spesa di personale, dell’art. 6 della Lr. n. 25/2018, volta a trasferire al Comune in questione, quale Comune capofila, risorse finanziarie per assunzioni di personale di Polizia locale con contratti a tempo determinato o con altre forme flessibili per finalità di Sicurezza stradale in ragione dell’emergenza determinata dai lavori sull’Autostrada A4.
La Sezione ha chiarito che, stante l’eccezionalità del bisogno di provvista di personale, la temporaneità dell’intervento, nonché la neutralità finanziaria dell’operazione, derivante dal completo accollo degli oneri delle assunzioni temporanee da parte di un soggetto terzo (nel caso di specie, la Regione), l’art. 6 della Lr. n. 25/2018 può essere interpretato come una deroga, sia delle disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa di personale (art. 22 della Lr. n. 18/2015), sia delle disposizioni statali che dispongono, quali Principi generali di coordinamento della finanza pubblica, limiti all’evoluzione della spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato o disciplinati da altre forme flessibili (art. 9, comma 28 del Dl. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010). Infine, la Sezione pone in evidenza che proprio la natura di disposizione derogatoria comporta che l’applicazione della stessa risponda a criteri di stretta interpretazione, e quindi sia riferibile esclusivamente alle tipologie di rapporti e categorie di personale nella stessa indicati, nei limiti delle risorse trasferite e solo per il periodo temporale strettamente necessario a garantire la Sicurezza nella viabilità alternativa determinata dai lavori di realizzazione della terza corsia sull’Autostrada A4.