Assunzioni Assistenti sociali: Istruzioni operative per richiedere il contributo


Come indicato nel Decreto 4 febbraio 2021, n. 15, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Nota n. 1447/2021 pubblicata sul sito istituzionale, ha fornito le Istruzioni operative di dettaglio per l’applicazione dell’art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge n. 178/2020, ossia per l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (Ats) al fine di migliorare, attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato, il rapporto tra popolazione residente e operatori sociali in servizio.

Il contributo economico previsto è strutturale, destinato cioè a finanziare o co-finanziare in modo permanente le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate da ciascun Ambito.

La somma, erogata a valere sul Fondo Povertà, è così determinata:

• Euro 40.000 annui per ogni Assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito territoriale sociale, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 (misura considerata Livello essenziale dei servizi sociali);

• Euro 20.000 annui per ogni Assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

La concessione del contributo è subordinata all’invio al Ministero, tramite l’apposita Piattaforma che sarà aperta il 19 febbraio 2021, di un Prospetto riassuntivo entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno (per il 2021 sarà il 1° marzo, considerata la cadenza domenicale del termine), in assenza del quale il contributo non viene riconosciuto.

Le somme prenotate con riferimento all’anno precedente, una volta riconosciute con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, verranno liquidate a partire dal 2022 (le prime somme liquidate faranno insomma riferimento a quelle prenotate nel 2021) sulla base del riparto effettuato ciascun anno a valere sul “Fondo Povertà”, in modo tale da garantire la copertura di tutte le somme prenotate.

Le Istruzioni operative rammentano che l’Ambito sociale territoriale è quello contemplato dall’art. 8, comma 3, lett. a) della Legge n. 328/2000, e che al fine dell’individuazione di ciascun soggetto beneficiario si farà riferimento all’articolazione degli Ambiti comunicata dalle Regioni sulla Piattaforma del “Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali” (“Sioss”) del MinLavoro.

Il Responsabile dell’alimentazione del Sioss di ciascun Ambito, così come è stato comunicato alla Regione, deve tempestivamente tentare un primo accesso alla Piattaforma tramite “Spid” per consentire la verifica della sua identità e per avviare la successiva profilazione necessaria per effettuare l’accesso. In caso di difficoltà nella procedura, l’Ambito deve verificare con la Regione di appartenenza l’avvenuta comunicazione al Ministero dell’Elenco dei Responsabili da accreditare.

Ai fini del calcolo, devono essere considerati tutti gli Assistenti sociali effettivamente impiegati nei servizi sociali svolti nel territorio dell’Ambito territoriale e nella loro organizzazione e pianificazione, esclusivamente se assunti a tempo indeterminato (il Ministero, in proposito, fornisce anche un foglio di lavoro utile per il computo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno). Gli operatori debbono svolgere effettivamente la loro attività a favore di uno o più Comuni appartenenti all’Ambito e siano effettivamente impiegati nei Servizi sociali. Non possono, a tal fine, essere considerati gli assistenti sociali dipendenti da soggetti privati o del “Terzo Settore” a seguito di appalto di interventi e servizi ovvero dipendenti da Asl operanti all’interno delle stesse, ad eccezione delle situazioni in cui i Comuni abbiano delegato la funzione socio-assistenziale all’Asl.

Considerata la diversità di modelli di gestione e articolazione territoriale degli Ambiti nelle varie Regioni, le istruzioni precisano che gli Assistenti sociali possono essere assunti da un’articolata serie di soggetti, tra i quali: Comuni, Unioni, Comunità montane, Aziende speciali ovvero Aziende di servizi alla persona, Consorzi per la gestione di Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Le Istruzioni terminano riassumendo quali sono le modalità di calcolo del contributo, le forme di controllo da parte del Ministero sui dati inviati, nonché i contatti della pagina webPotenziamento servizi” attiva sul sito istituzionale del Ministero stesso, accedendo alla quale gli Enti possono trovare tutto il materiale necessario al presentare l’Istanza.