Assunzioni Enti Locali: le nuove modalità di calcolo

Nella Delibera n. 74 del 29 maggio 2020 della Corte dei conti Lombardia,un Sindaco ha richiesto un parere in merito alla nuova disciplina per le assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019 (come modificato dall’art. 1, comma 853, della Legge n. 160/2019) e dal Decreto attuativo del 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, in particolare chiedendo:

1) se la nuova disciplina si applichi alle assunzioni programmate dopo l’entrata in vigore del Decreto e se, in particolare, il piano di fabbisogno del personale, approvato antecedentemente al Decreto, consenta l’applicazione della pregressa normativa sulla base del quale è stato impostato;

2) se la mobilità rivesta ancora carattere neutro e non rientri nella nuova disciplina.

La Sezione ha precisato che in tema di applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 e seguenti, per effetto dell’emanazione del Dpcm. in data 17 marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina. L’eventuale adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al Decreto non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile alla procedura assunzionale. Infine, la Sezione ha precisato che nel nuovo sistema, la c.d. “neutralità della mobilità” non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale (diversamente dal precedente sistema in cui il calcolo delle capacità assunzionali era basato sulle cessazioni di personale intervenute) secondo le nuove modalità di calcolo individuate dal Decreto 17 marzo 2020.