Assunzioni personale scolastico non amministrativo: sono soggette ai limiti legati al rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti

 

Con la Delibera n. 148 del 12 novembre 2015, la Corte dei conti Umbria si esprime in merito ad una richiesta di parere relativa all’assunzione, tramite concorso, di personale non amministrativo dei servizi scolastici ed educativi. In particolare, i Giudici contabili sono chiamati a stabilire se a tale fattispecie debba essere applicato il divieto di assunzione previsto dall’art. 41, comma 2, del Dl. n. 66/14 (mancato rispetto per l’anno 2014 dell’Indicatore dei tempi medi nei pagamenti), ritenendo tale divieto incluso tra le limitazioni assunzionali di cui fa parola l’art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 78/15.

La Sezione rileva che il Legislatore del 2015, nel fissare limiti più stringenti alla facoltà, da parte delle Regioni e degli Enti Locali, di assumere personale particolarmente qualificato per lo svolgimento delle “funzioni fondamentali” relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici (con esclusione del personale amministrativo), ha volutamente inteso richiamare tutte le limitazioni previste dal quadro normativo allora vigente, senza alcuna esclusione, neppure quella specificamente dettata dalle norme in materia di rispetto dei tempi medi di pagamento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, al quesito la Sezione dà risposta positiva.

Corte dei conti Umbria – Delibera n. 148 del 12 novembre 2015