Assunzioni: reinternalizzazione del servizio di “Polizia locale”

 

Nella Delibera n. 331 del 16 novembre 2016 della Corte dei conti Lombardia, un Comune, sebbene abbia aderito, insieme ad altro Comune, alla già esistente Unione dei Comuni, adesso ha intenzione di recedere, reinternalizzando il servizio di “Polizia locale”. In particolare, viene chiesto se sia possibile assumere un Agente di Polizia locale, mediante mobilità, o in caso di esito negativo della procedura di mobilità, mediante assunzione a seguito di pubblico concorso.

La Sezione rileva che, in relazione alla fattispecie in esame, che prende in considerazione la diversa ipotesi di assunzione di nuovo personale, o tramite procedure di mobilità preferibilmente rivolte agli Enti facenti parte della medesima Unione di Comuni, o da ultimo tramite il ricorso a vera e propria procedura concorsuale, devono essere nettamente e preliminarmente distinte le 2 ipotesi considerate.

Nel primo caso, infatti, trova piena applicazione il principio di neutralità finanziaria della mobilità (ordinaria) operata tramite passaggio di dipendenti tra Enti Locali. Inoltre, deve essere precisato che non risultano comunque vigenti le preclusioni a detta facoltà, comminate dall’art. 1, comma 424 e seguenti, della Legge n. 190/14, che avevano attribuito la prevalenza alla specifica forma di mobilità prevista in favore dei dipendenti sovrannumerari. Peraltro, secondo quanto riferito nella richiesta del Comune, la specifica e previa procedura di mobilità risulta essere stata già esperita.

In relazione alla seconda possibilità, la Sezione premette che, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del Dlgs. n. 165/01, il ricorso alla procedura di mobilità “ordinaria” condiziona comunque la possibilità per l’Ente di ricorrere a procedure concorsuali aperte per l’assunzione. Troveranno comunque piena applicazione le limitazioni poste dal Dl. n. 113/16, convertito nella Legge n. 160/16, che all’art. 16, comma 1-bis consente le assunzioni da parte degli Enti Locali interessati nel limite del 75% degli oneri relativi ai dipendenti cessati nell’anno precedente. Di fatto, nel caso rappresentato, difettando cessazioni dal servizio utilizzabili a tali fini, non risulteranno utilmente esperibili assunzioni con strumenti diversi dalla mobilità ordinaria.