Nella Delibera n. 36 del 3 luglio 2019 della Corte dei conti Sardegna, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante l’interpretazione delle norme introdotte dalla Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) in materia di graduatorie, al fine di avere chiarimenti in merito alla perdurante possibilità di attingere alla graduatoria di altro Ente per l’assunzione di personale. La Sezione rileva che l’art. 1, comma 361, della Legge n. 145/2018, nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l’utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione. Lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima. La regola introdotta dal menzionato art. 1, comma 361 della Legge n. 145/2018, determina pertanto una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre Amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a concorso.