Nella Sentenza n. 4340 del 12 agosto 2019 del Tar Napoli, i Giudici affermano che, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, la semplice richiesta di rinnovo dell’attestazione Soa non è sufficiente a determinare la retroattività del rinnovo della stessa Soa, occorrendo che essa abbia almeno i requisiti di una proposta contrattuale e sia accettata dall’Organismo di attestazione Soa. I Giudici ricordano che l’art. 76 del Dpr. n. 207/2010 dispone che gli operatori economici devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da appositi Organismi di diritto privato debitamente autorizzati dall’Autorità di regolazione del settore. Il comma 5 del citato articolo precisa che “l’efficacia dell’attestazione è pari a 5 anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’art. 77, comma 5. Almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, l’Impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima Soa o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”. L’adempimento di cui al citato art. 76, comma 5, del Dpr. n. 207/2010, discende direttamente dalla diligente condotta dell’Impresa richiedente l’attestazione, mentre il superamento dei termini prescritti per l’istruttoria può comportare sanzioni a carico dell’Organismo di certificazione, ma non preclude l’effetto retroattivo della certificazione stessa, ove infine positivamente rilasciata, con riconosciuta ultravigenza del precedente attestato, in pendenza della procedura di verifica ritualmente attivata. Se la ratio sottesa alla regola dell’ultravigenza della Soa risiede quindi nel non far ricadere sull’Impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’Organismo di attestazione, occorre comunque che l’Impresa abbia posto in essere, nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della Soa, tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’Organismo di eseguire le verifiche.
Del resto, l’art. 76, comma 5, del Dpr. n. 207/2010, per consentire l’ultravigenza della Soa parla espressamente di stipula di un nuovo contratto, non potendo essere sufficiente a tal fine una semplice richiesta effettuata dalla ricorrente con una mail, peraltro mancante degli elementi essenziali per configurarla come vera e propria proposta contrattuale e nemmeno prodotta nella fase del contraddittorio procedimentale con la stazione appaltante.
Diversamente argomentando, per garantirsi l’effetto retroattivo dell’eventuale nuova attestazione, all’Impresa sarebbe sufficiente manifestare all’Organismo di attestazione anche genericamente la propria intenzione di rinnovare la Soa indipendentemente dall’accettazione di quest’ultimo che, per avventura, potrebbe anche non riscontrare la richiesta.
I Giudici precisano di non ignorare che il prevalente orientamento giurisprudenziale interpreta estensivamente il riferimento contenuto nel citato art. 76 alla stipula di un “nuovo contratto”, ritenendo sufficiente a tal fine (tanto per il rinnovo che per la verifica dell’attestazione Soa) anche una “richiesta” di rinnovo (o verifica sia pure con termini diversi), anziché la formale stipula del contratto, in omaggio al Principio del favor partecipationis.