Atto interruttivo della prescrizione: avvio del Piano di rateizzazione con l’Agente della riscossione

Nella Sentenza n. 9209 del 24 ottobre 2018 della Ctr Campania, i Giudici chiariscono che, in tema di riscossione delle Imposte, la mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l’irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale. Ne deriva che dalla notifica della cartella ricomincia a decorrere il termine di prescrizione ordinario, proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva disciplina, che risulta essersi consumato prima del nuovo atto interruttivo rappresentato dall’intimazione di pagamento.

Inoltre, i Giudici pongono in evidenza che l’avvio del Piano di rateizzazione con l’Agente della riscossione costituisce indice del riconoscimento del debito, e pertanto, corrisponde ad atto interruttivo della prescrizione, risultando tale fatto incompatibile con la domanda giudiziale con la quale si allega il difetto di notificazione delle cartelle prodromiche.

Pertanto, se è vero che di per sé in materia tributaria non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.

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