Avvalimento: possibile per la certificazione Soa purché accompagnato da un contratto che indichi mezzi e risorse messi a disposizione

Nella Sentenza n. 121 del 1° ottobre 2019 del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Trento, i Giudici chiariscono che anche nel caso di avvalimento concernente la certificazione Soa è necessaria la specifica indicazione dei mezzi, compresi tra quelli che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione, messi a disposizione dell’impresa ausiliata.

I Giudici precisano che l’attestazione Soa, il cui possesso è ammesso possa anche integrarsi per relationem ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, non si connota (solo) quale requisito di ordine economico-finanziario. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016 le attestazioni rilasciate dagli appositi Organismi autorizzati dall’Anac, infatti, non provano unicamente il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 1, lett. b) [capacità economica e finanziaria], dell’art. 83, del Dlgs. n. 50/2016, ma si riferiscono anche alle capacità tecniche e professionali della lett. c) del comma 1 del medesimo articolo.

Se da un lato la qualificazione dell’avvalimento come di mera garanzia, quindi non comportante l’obbligo di specificazione nel relativo contratto delle risorse messe a disposizione, deve essere esclusa, dall’altro va in ogni caso rilevato che l’indicazione dei mezzi aziendali messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto è necessaria a pena di esclusione anche se l’avvalimento riguarda l’attestazione Soa, che pure viene rilasciata previa verifica della complessiva capacità tecnico–organizzativa ed economico–finanziaria dell’impresa.

In sostanza, il possesso da parte dell’Impresa ausiliaria dell’attestazione Soa non accompagnato da un contratto che indichi specificamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente alla stazione appaltante di confidare su un impegno contrattuale certo e vincolante per le proprie aspettative di buona esecuzione del servizio. In altre parole, l’avvalimento di attestazione in questione non può risolversi in un prestito meramente cartolare e astratto del requisito di partecipazione, ma deve essere soddisfatto concretamente e con specificazioni controllabili dalla stazione appaltante.

Questa conclusione si pone in coerente continuità con il criterio direttivo che ha ispirato la previsione dell’ultimo periodo dell’art. 89, comma 1, del Dlgs. n. 50/2016, enunciato quanto all’istituto dell’avvalimento dalla Direttiva europea n. 2014/24/UE sulle procedure di affidamento degli appalti nei settori ordinari ex art. 1, comma 1, lett. zz), secondo cui l’istituto in questione deve essere disciplinato “nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria nonché circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto (…)”.