Avvio tempi determinati: in mancanza di propria graduatoria è possibile utilizzarne una di altra P.A. o bandire nuovo concorso

Avvio tempi determinati: in mancanza di propria graduatoria è possibile utilizzarne una di altra P.A. o bandire nuovo concorso

Nella Delibera n. 31 del 16 febbraio 2017 della Corte dei conti Campania, un Comune chiede un parere riguardante la possibilità di procedere ad assunzioni di unità a tempo determinato e part-time al 50% dell’orario ordinario di servizio per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale, imputando le relative spese alle somme derivanti dagli introiti delle sanzioni amministrative per violazione del vigente “Codice della Strada” entro il tetto del 50%, per sopperire a carenze di personale dell’Ufficio, al fine di garantire la continuità delle attività istituzionali ed il relativo servizio essenziale.Inoltre, viene chiesto se risultano prorogate fino al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 368, della Legge n. 232/16, anche le graduatorie di concorso pubblico a tempo determinato.

La Sezione chiarisce che il Legislatore ha posto un espresso vincolo di destinazione per il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal “Codice della Strada”, consentendo altresì che una quota di tale 50% venga destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 ed all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei Servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale di cui all’art. 12, comma 1, lett. d-bis) ed e), impiegati nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla Sicurezza urbana e alla Sicurezza stradale.

Pertanto, laddove il Comune prospettasse l’ipotesi di effettuare assunzioni di unità di personale a tempo determinato e part-time al 50% dell’orario ordinario di servizio per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale, attingendo ai fondi di cui all’art. 208, comma 4, 5 e 5-bis, del Dlgs. n. 285/92 (“Codice della Strada”) e destinando al predetto scopo una quota pari sino al 50% di tali fondi, tale destinazione deve comunque aver luogo a seguito dell’adozione di apposite disposizioni regolamentari, tenendo conto del fatto che le spese che ne derivano vanno integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo o con rapporto flessibile, proprio in relazione all’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009.

Quanto al secondo quesito concernente l’interpretazione della normativa vincolistica operante in materia di assunzione di personale alle dipendenze degli Enti Locali, l’art. 1, comma 368, della Legge n. 232/16 ha prorogato al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato già vigenti presso le Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni al 1°settembre 2013 (ovvero, alla data di entrata in vigore del Dl. n. 101/13), nonché di quelle del personale dei Corpi di cui all’art. 66, comma 9-bis, del Dl. n. 112/08,ovvero dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La disposizione è evidentemente di carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica. La Sezione sottolinea che la graduatoria a tempo determinato può essere utilizzata esclusivamente per l’assunzione dei vincitori della medesima procedura, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei. In proposito, l’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sancisce che il lavoro a tempo determinato è ammesso “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Pertanto, può essere richiesta la disponibilità all’assunzione solo al vincitore della graduatoria a tempo determinato vigente, dopo di che deve essere utilizzata la graduatoria a tempo indeterminato, riguardante la medesima categoria e profilo professionale, già vigente presso l’Ente. In proposito, l’art. 36, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, prevede che “le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”.Se non si dispone di graduatorie proprie è possibile (non obbligatorio) utilizzare una graduatoria a tempo indeterminato formata da altra Amministrazione o bandire un nuovo concorso a tempo determinato. Lo scorrimento di una graduatoria a tempo determinato deve quindi ritenersi precluso.


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