Avviso di accertamento: è valido se la delega di firma o di funzioni indica il nome del soggetto delegato

by Redazione | 30/05/2017 12:10

Nella Sentenza n. 12960 del 23 maggio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici rilevano che, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art.42 del Dpr. n. 600/73 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina a sua volta quella dell’atto impositivo. Perciò, non può consistere in un ordine di servizio in bianco che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di identificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore. Infatti, la Suprema Corte precisa che la c.d. “delega in bianco”, priva del nominativo del soggetto delegato, deve essere considerata nulla, non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto.

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