“Beni significativi”: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate alla luce dell’interpretazione autentica fornita dalla “Legge di bilancio 2018”

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, ha fornito chiarimenti in ordine alla disciplina dei c.d. “beni significativi” di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99 e al Decreto Mef 29 dicembre 1999, oggetto della norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 19, della Legge n. 205/17 (di seguito “Legge di bilancio 2018”), con la quale è stato specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei “beni significativi” e sono state indicate le modalità di determinazione di detto valore.

La Circolare riesamina in primo luogo il trattamento fiscale dei “beni significativi” impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, e poi commenta le novità apportate dalla norma di interpretazione autentica,

Ricordiamo peraltro in questa sede che l’art. 7 comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99, e quindi anche la norma interpretativa e la Circolare n. 15/E in commento (a cui si rinvia), riguardano soltanto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata; pertanto, la categoria dei “beni significativi” – individuati dal Dm. Mef 29 dicembre 1999 – non risulta di interesse per gli Enti Locali che realizzano interventi su patrimonio immobiliare pubblico.