Bilancio armonizzato: le previsioni di cassa soggette ai controlli del Tesoriere

È stata pubblicata il 20 marzo 2017 sul Portale della Commissione Arconet la Faq n. 20 inerente agli obblighi del Tesoriere in ordine alle incongruenze delle previsioni di cassa. In particolare, la Commissione ha chiarito che, qualora il Tesoriere riceva previsioni di cassa maggiori della somma tra gli stanziamenti di competenza e i residui iniziali, è tenuto a rifiutare gli ordinativi di pagamento.

Con l’entrata a regime della contabilità armonizzata e l’adozione, dal 2016, dei nuovi schemi di bilancio di cui all’Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/11, gli Enti Locali si sono approcciati per la prima volta con gli stanziamenti di cassa, affiancati agli stanziamenti di competenza, sia in sede di previsione sia in sede di variazione di bilancio.

Ai sensi della disciplina armonizzata, per ciascuna entrata e per ciascuna spesa, le previsioni di cassa non devono superare la somma tra stanziamenti di competenza e residui iniziali.

La gestione delle previsioni di cassa ha costituito per l’esercizio 2016 uno dei fattori di maggiore complessità, anche perché spesso combinata ad un non corretto funzionamento degli applicativi software. Molti Enti infatti, solo a fine anno 2016, in occasione della trasmissione del bilancio di previsione 2016-2018 alla “Bdap”, quando ormai erano scaduti i termini per le variazioni di bilancio, hanno dovuto fare i conti con le incongruenze, spesso bloccanti, rilevate dal sistema negli stanziamenti di cassa.

Le stesse incongruenze, chiaramente, sono poi state rilevate nel Conto del Tesoriere reso entro il 31 gennaio 2017.

In alcuni casi, laddove il software adottato dall’Ente ha consentito una previsione di cassa maggiore della somma tra stanziamenti di competenza e residui, in sede di consuntivo verranno necessariamente riportati i medesimi valori, ancorché incongruenti; analogamente però non potrà essere riportato il medesimo valore incongruente nel Conto del Tesoriere, dovendo questo necessariamente ricondurre la previsione di cassa entro il limite massimo dato dalla somma tra residui e stanziamenti di competenza, così determinando una discrasia tra il rendiconto della gestione dell’Ente e il Conto reso dal Tesoriere.

Sulla scorta di queste infelici esperienze, la Commissione Arconet ha inteso chiarire che qualora l’Ente trasmetta al Tesoriere delle previsioni di cassa maggiori della somma tra stanziamenti di competenza e residui iniziali, questi è tenuto a rifiutare i mandati di pagamento trasmessi dall’Ente.

In proposito, è opportuno rilevare che però tale obbligo in capo al Tesoriere indicato dalla Commissione non troverebbe espressa previsione normativa. La stessa Commissione peraltro si è limitata ad evidenziare che “è lasciato al rapporto tra Ente e Tesoriere/Cassiere, la definizione dei tempi e delle modalità di segnalazione delle incongruenze”.

di Calogero Di Liberto