Bilancio di previsione: la Commissione Arconet ha fornito indicazioni circa la modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3

Bilancio di previsione: la Commissione Arconet ha fornito indicazioni circa la modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3


Sul Portale Arconet sono state pubblicate, lo scorso 17 dicembre 2020, 3 nuove faq che forniscono indicazioni circa le modalità di elaborazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3 dello Schema di bilancio di previsione degli Enti Locali.

Come noto, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’Allegato 4/1 del Dlgs. n. 118/2011, prevede che in caso di utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, devono essere redatti obbligatoriamente gli Allegati a/1, a/2 e a/3.

In proposito, la prima faq, la n. 42, ha chiarito che, nel caso in cui il bilancio di previsione non preveda l’applicazione di avanzo vincolato e/o accantonato, l’Ente non è tenuto a redigere gli Allegati a/1, a/2 e a/3 e, dunque, non dovranno essere trasmessi alla “Bdap”. Se nel file xbrl trasmesso alla “Bdap” sono presenti tali Allegati, anche se non valorizzati o valorizzati tutti a zero, il Sistema vi applicherà i controlli di coerenza, con la conseguente segnalazione di errore.

La faq n. 43 ha fornito indicazioni circa la rappresentazione nell’Allegato a/2 (inerente alle quote di avanzo vincolato) delle risorse del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali” di cui all’art. 106 del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio Italia” – vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), e del “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome” di cui all’art. 111, comma 1, della Legge n. 34/2020, che eventualmente, alla fine dell’esercizio 2020, risultassero non utilizzate. Come noto, infatti, l’art. 154, comma 2, del “Ddl di Bilancio 2021”, prevede che le risorse di cui ai predetti “Fondi”, qualora non utilizzate nel corso dell’esercizio 2020, dovranno confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In proposito, la Commissione Arconet ha chiarito che nell’Allegato a/2 degli Schemi di bilancio si deve far riferimento a quanto puntualmente illustrato dal Principio contabile applicato concernente la programmazione circa le modalità di redazione di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

In particolare, il punto 9.7.2, per il bilancio di previsione, e il punto 13.7.2, per il rendiconto della gestione, del Principio contabile applicato richiamato, precisano che quando l’entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa. Peraltro, il medesimo Principio specifica che nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto della gestione dovrà esser riportato l’Elenco analitico dei tali capitoli di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata, seguendo lo schema dell’Allegato a/2.

Inoltre, la Commissione Arconet suggerisce, ai fini dell’adempimento in parola, tanto nella Nota integrativa quanto nella Relazione sulla gestione, di fare esplicito rinvio alla Certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020) – per gli Enti Locali – ovvero alla verifica a consuntivo prevista dall’art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio Italia” – vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), per le Regioni e le Province Autonome.

In definitiva, con riguardo alle risorse vincolate del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Localiex art. 106 del Dl. n. 34/2020 e del “Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonomeex art. 111, comma 1, della Legge n. 34/2020, che eventualmente, alla fine dell’esercizio 2020, risultino non utilizzate, occorre indicare, alla colonna c) dell’Allegato a/2 al bilancio di previsione, l’importo del loro presunto dell’utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli Enti locali prevedono di certificare ai sensi del richiamato art. 39, comma 2, del Dl. n. 104/2020, convertito con Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (vedi Entilocalinews n. 40 del 19 ottobre 2020).

Le Regioni e le Province autonome devono invece prevedere le verifiche ex art. 111, commi 2-quater e 2-septies, del Dl. n. 34/2020, mentre l’utilizzo delle altre risorse vincolate dovrà essere indicato nelle righe del Prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

L’ultima faq, la n. 44, ha chiarito che nel caso in cui l’Ente applichi anticipatamente l’avanzo accantonato per la sola quota relativa all’utilizzo del “Fondo anticipazione di liquidità”, in attuazione dell’art. 39-ter, del Dl. n. 162/2020, l’Allegato a/1 non deve essere redatto.

Ai fini della corretta trasmissione alla “Bdap” vale quanto espresso nella faq n. 42 di cui al presente commento.

di Calogero Di Liberto


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